Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio del 4 luglio 2017 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE2 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo3 («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2017 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2017, b) l'importo annuo riveduto del contributo per il 2017, qualora deviasse dalle esigenze effettive.
Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 6 aprile 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o e dell'11o FES.
Con decisione (UE) 2016/20264, l'11 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: 3850000000 EUR per la Commissione e 150000000 EUR per la BEI.
Con decisione (UE) 2016/13375, il 2 agosto 2016 il Consiglio ha adottato lo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10o FES ai fini della rialimentazione del Fondo per la pace in Africa per il periodo 2016-2018. Gli Stati membri hanno raggiunto un accordo politico integrativo in sede di COREPER per rimborsare un totale di 200 milioni di EUR di importi disimpegnati dall'8o e 9o FES e per consentire agli Stati membri di adeguare di conseguenza i pagamenti in modo da rimborsare ciascuno Stato membro proporzionalmente al suo contributo a tali importi. Gli adeguamenti dei pagamenti sono previsti nella terza richiesta di contributi 2017 e/o nella prima richiesta di contributi 2018,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo della seconda quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
Le quote dei contributi degli Stati membri previste all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno dell'8o e del 9o FES sono ridotte di conseguenza per un importo di 200000000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8o e del 9o FES. In base alle preferenze dei singoli Stati membri, l'adeguamento finanziario è attuato sulla terza quota 2017 e/o sulla prima quota 2018.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas