Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio dell'11 luglio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione2.
Tali negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato nel 2012.
A norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio3, della decisione 2014/668/UE del Consiglio4 e della decisione 2014/670/Euratom del Consiglio5, l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
La presente decisione riguarda tutte le disposizioni dell'accordo fatta eccezione per le disposizioni del suo articolo 17, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa all'articolo 17 dell'accordo.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo che devono essere adottate dal comitato di associazione, riunito nella formazione «Commercio», ai sensi dell'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo, in base a proposte del sottocomitato per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 211 dell'accordo.
È opportuno definire le procedure pertinenti alla protezione delle indicazioni geografiche che in forza dell'accordo sono oggetto di tale protezione.
L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione, a eccezione del suo articolo 176.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo7.
Art. 3
Ai fini dell'articolo 211 dell'accordo, le modifiche dell'accordo operate tramite decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Art. 4
1. Le denominazioni protette a norma della sottosezione 3 «Indicazioni geografiche» del capitolo 9 del titolo IV dell'accordo possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 207 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 204 a 206 del titolo IV dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.
Art. 5
L'accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente T. Tõniste