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Decisione (UE) 2017/1248 del Consiglio dell'11 luglio 2017 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

Il 22 gennaio 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con l'Ucraina per la conclusione di un nuovo accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina destinato a sostituire l'accordo di partenariato e di cooperazione2.

Tali negoziati si sono conclusi con successo e l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»), è stato siglato nel 2012.

A norma della decisione 2014/295/UE del Consiglio3, della decisione 2014/668/UE del Consiglio4 e della decisione 2014/670/Euratom del Consiglio5, l'accordo è stato firmato a Bruxelles il 21 marzo 2014 e a Bruxelles il 27 giugno 2014, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

La presente decisione concerne unicamente l'articolo 17 dell'accordo, che contiene obblighi specifici riguardanti il trattamento accordato ai cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte e le cui disposizioni ricadono nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo scopo e l'oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall'oggetto delle altre disposizioni dell'accordo che istituiscono un'associazione tra le parti. In parallelo con la presente decisione sarà separatamente adottata una decisione relativa alle altre disposizioni dell'accordo.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

L'accordo non dovrebbe essere inteso in modo tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

L'accordo dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, unitamente ai relativi allegati e protocolli («l'accordo»), è approvato a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'articolo 176.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 486, paragrafo 2, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo7.

Art. 3

Il presente accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente T. Tõniste