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Decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione dell'11 luglio 2017 relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/20131, in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

dopo aver sentito il comitato EURES,

Il regolamento (UE) 2016/589 prevede che tra la Commissione e gli Stati membri sia istituito, a livello dell'Unione, un sistema efficiente di scambio di informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro a livello nazionale, regionale e settoriale, su cui gli Stati membri possano basare la cooperazione pratica all'interno della rete EURES.

A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri devono raccogliere e analizzare informazioni disaggregate per genere in merito alle carenze e alle eccedenze di manodopera sui mercati del lavoro nazionali e settoriali, prestando particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro e alle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione, nonché in merito alle attività di EURES a livello nazionale e, se del caso, transfrontaliero.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali sono tenuti a redigere programmi di lavoro nazionali per le attività della rete EURES nei rispettivi Stati membri. La condivisione dei programmi di lavoro nazionali nell'ambito di un ciclo di programmazione tra gli Stati membri dovrebbe consentire agli uffici di coordinamento nazionali di indirizzare le risorse della rete EURES verso misure e progetti appropriati e, quindi, di orientare lo sviluppo della rete come strumento incentrato maggiormente sui risultati, che risponda ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro in funzione delle dinamiche del mercato del lavoro.

Gli scambi tra gli uffici di coordinamento nazionali e l'ufficio europeo di coordinamento sui rispettivi programmi di lavoro e un'analisi congiunta dei progetti migliorerebbero il funzionamento della rete, la trasparenza e le opportunità di cooperazione all'interno della rete.

Per dare effetto all'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali dovrebbero raccogliere ed esaminare le informazioni disponibili a livello nazionale di cui alla citata disposizione nel quadro della preparazione del programma di lavoro nazionale e sono invitati a tenere conto di tutti i documenti e di tutte le relazioni pertinenti disponibili a livello dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589, i programmi di lavoro nazionali redatti dagli uffici di coordinamento nazionali devono essere elaborati su base annuale, indicando le principali attività che devono essere realizzate complessivamente nell'ambito della rete EURES, le risorse umane e finanziarie globali stanziate per la loro realizzazione e le modalità di monitoraggio e di valutazione delle attività programmate.

La Commissione europea istituisce un modello comune per i programmi di lavoro nazionali, la cui struttura rispecchia l'obiettivo generale del regolamento (UE) 2016/589, per garantire che tutti gli Stati membri individuino le principali attività realizzate in termini di servizi di sostegno ai lavoratori ai datori di lavoro, di cui agli articoli da 21 a 28 del regolamento (UE) 2016/589.

Occorre definire un calendario comune per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali che si basi sulle esperienze maturate con la cooperazione in materia di programmazione congiunta tra gli uffici di coordinamento nazionali ai sensi della decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione2 e che, tenuto conto dei diversi assetti nazionali, consenta una sufficiente flessibilità.

È necessario sfruttare tutte le potenziali sinergie con le modalità e le procedure per la raccolta e l'analisi di dati di vari settori di attività di EURES svolta a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589, in particolare affinché i programmi di lavoro nazionali utilizzino indicatori che siano basati sulle pratiche in vigore nei servizi pubblici per l'impiego, siano coerenti e contribuiscano all'esercizio di raccolta dei dati di cui agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

Il personale di EURES presso i membri e i partner di EURES dovrebbe avere accesso alle informazioni pertinenti dei programmi di lavoro nazionali al fine di meglio contribuire al conseguimento degli obiettivi della rete EURES, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.

Le informazioni raccolte nell'ambito dei programmi di lavoro nazionali sulle attività e sui risultati possono costituire un importante contributo alla preparazione della relazione sull'attività di EURES che la Commissione è chiamata a presentare ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589, ed è pertanto necessario esaminare quali parti dei programmi di lavoro possano essere rese disponibili a tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione stabilisce le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, all'interno della rete EURES, sulla programmazione delle sue attività.

A tal fine, essa prevede un modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare nell'elaborare i loro programmi di lavoro nazionali a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589 e stabilisce le procedure per lo scambio di informazioni relative ai programmi di lavoro nazionali a livello dell'Unione.

Art. 2 L'organizzazione del ciclo di programmazione

1. Ciascun ufficio di coordinamento nazionale redige ogni anno un programma di lavoro nazionale per le attività della rete EURES nel proprio Stato membro, secondo il modello indicato nell'allegato I.

2. I progetti di programmi di lavoro nazionali sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali che avranno l'opportunità di informarsi sulle attività programmate e di avanzare proposte di cooperazione e scambio di informazioni sulle attività.

3. Ai rappresentanti delle parti sociali a livello dell'Unione che partecipano al gruppo di coordinamento è data l'opportunità di presentare osservazioni in merito ai progetti di programmi di lavoro nazionali.

4. Dopo il periodo concesso per le osservazioni, i programmi di lavoro nazionali definitivi sono messi a disposizione di tutti gli uffici di coordinamento nazionali.

5. I programmi di lavoro nazionali utilizzano quanto più possibile gli indicatori e gli obiettivi applicabili agli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/589.

6. I programmi di lavoro nazionali possono impiegare altri indicatori aggiuntivi.

7. Gli uffici di coordinamento nazionali riferiscono annualmente in merito all'esecuzione dei programmi di lavoro nazionali, individuando i risultati delle attività programmate.

Art. 3 Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

Gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di:

  1. a) raccogliere, analizzare e condividere le informazioni necessarie a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589 al fine di preparare il loro progetto di programma di lavoro nazionale;

  2. b) redigere il loro programma di lavoro nazionale utilizzando il modello di cui all'allegato I;

  3. c) rispettare i termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali;

  4. d) mettere il loro progetto di programma di lavoro nazionale a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;

  5. e) partecipare all'esercizio di riesame congiunto dei progetti di programmi di lavoro nazionali al fine di completare tali programmi e aumentare la cooperazione pratica nell'erogazione dei servizi di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro;

  6. f) completare il programma di lavoro nazionale al termine del riesame congiunto;

  7. g) aggiornare il programma di lavoro nazionale ogniqualvolta ciò sia necessario e mettere gli aggiornamenti a disposizione della rete utilizzando i mezzi previsti dall'ufficio europeo di coordinamento;

  8. h) riferire in merito all'attuazione delle attività illustrate nel programma di lavoro nazionale rispettando i termini di cui all'allegato II.

Art. 4 Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra Stati membri sui programmi di lavoro nazionali e l'esercizio di riesame congiunto, in particolare:

  1. a) condividendo con gli uffici di coordinamento nazionali le informazioni, disponibili a livello dell'Unione, pertinenti ai fini dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/589, al fine di assisterli nella preparazione dei loro progetti di programmi di lavoro nazionali;

  2. b) sviluppando e aggiornando uno strumento sull'Extranet del portale EURES che metta a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali il modello di cui all'articolo 7 e qualsiasi informazione relativa alle modalità della sua compilazione e presentazione e fornisca agli uffici di coordinamento nazionali un'opportunità per esaminare e commentare reciprocamente i progetti dei programmi di lavoro nazionali;

  3. c) supervisionando l'applicazione dei termini stabiliti nell'allegato II per la presentazione dei progetti di programmi di lavoro nazionali, l'esercizio di riesame congiunto e le relazioni sull'attuazione dei programmi di lavoro nazionali;

  4. d) fornendo ogni altro strumento, ogni altra formazione e ogni altro supporto necessari per agevolare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sul ciclo di programmazione;

  5. e) mettendo a disposizione dell'intera rete EURES, attraverso una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES, gli elementi attinenti al ciclo di programmazione al fine di aumentare la trasparenza e l'apprendimento reciproco;

  6. f) incoraggiando gli uffici di coordinamento nazionali a garantire la coerenza tra applicazione dell'articolo 31 e dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/589;

  7. g) tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento del ciclo di programmazione e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.

Art. 5 Ruoli e responsabilità dei membri e dei partner di EURES

I membri e i partner di EURES contribuiscono al ciclo di programmazione di EURES:

  1. a) fornendo dati sulla loro disponibilità di risorse finanziarie e umane e sulle attività programmate che confluiranno nel programma di lavoro nazionale;

  2. b) realizzando le attività pertinenti del programma di lavoro nazionale;

  3. c) fornendo dati sulla realizzazione delle loro attività che confluiranno nella relazione nazionale sull'attività.

Art. 6 Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1. Il gruppo di coordinamento monitora attentamente l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/589 e funge da forum per lo scambio di pareri e migliori prassi al fine di migliorare il funzionamento del ciclo di programmazione di EURES. Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione.

2. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento EURES alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3. Il gruppo di coordinamento stabilisce quali elementi dei programmi di lavoro nazionali e delle relazioni nazionali di attività siano pertinenti per tutto il personale di EURES e debbano pertanto essere accessibili sull'Extranet del portale EURES per garantire un'attuazione adeguata del ciclo di programmazione della rete EURES e il conseguimento dei suoi obiettivi, come previsto dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/589.

4. Il gruppo di coordinamento stabilisce quali informazioni derivanti dal ciclo di programmazione della rete EURES siano pertinenti e utilizzabili per redigere le relazioni sull'attività di EURES a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/589.

Art. 7 Modello

1. Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato I per la redazione dei loro programmi di lavoro nazionali.

2. Gli uffici di coordinamento nazionali possono inserire tutte le attività del caso in ogni sezione del modello riprodotto nell'allegato I.

3. Qualora lo strumento di cui all'articolo 4, lettera b), o qualsiasi informazione e documentazione ad esso relativa richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

Art. 8 Procedura

1. Gli uffici di coordinamento nazionali seguono il calendario riprodotto nell'allegato II per la preparazione dei programmi di lavoro nazionali.

2. Dopo la fase di adozione, i programmi di lavoro nazionali o loro parti possono essere messi a disposizione della rete EURES sull'Extranet del portale EURES.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker