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Decisione (UE) 2017/1364 del Consiglio del 17 luglio 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione UE–Repubblica di Moldova con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra parte

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto conl'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra1 (l'accordo) è stato firmato il 27 giugno 2014.

L'articolo 201 dell'accordo dispone che il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e una parte del diritto internazionale sia effettuato nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo.

L'allegato XXVI dell'accordo specifica che il ravvicinamento con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio2 debba essere effettuato da parte della Repubblica di Moldova entro tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo.

Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e, a decorrere dal 1o maggio 2016, sono in vigore nell'Unione le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

In occasione della riunione del sottocomitato doganale UE-Repubblica di Moldova, tenutasi il 6 ottobre 2016, si è concluso che l'allegato XXVI dell'accordo debba essere modificato di conseguenza,

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova (il «consiglio di associazione») dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione con riguardo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo è basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unionenel consiglio di associazione possono convenire correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui al paragrafo 1 senza ulteriori decisioni del consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente T. Tamm