Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio del 17 luglio 2017 sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo2,
Conformemente alla decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio3, l'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione («accordo») è stato firmato il 25 novembre 2016, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
Il 14 dicembre 2010 il Consiglio ha dichiarato di attendere con interesse una proposta della Commissione che consenta la partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione. Tale partecipazione deve essere resa possibile mediante la conclusione dell'accordo.
Lo scopo dell'accordo è che l'Unione conduca azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica con il Kosovo, ai sensi dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La conclusione dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione, nell'accordo, compreso il suo allegato, o nei programmi dell'Unione costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 10 dell'accordo4.
Art. 3
La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione del Kosovo a ciascun programma specifico dell'Unione, compreso il contributo finanziario da versare, conformemente all'articolo 5 dell'accordo. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini