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Decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione del 4 settembre 2017 che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico1, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

Le procedure di assegnazione della capacità dovrebbero essere rese trasparenti, tenendo conto nel contempo dell'efficienza del processo di assegnazione nonché delle preoccupazioni di ordine operativo espresse da tutti i soggetti interessati dall'uso e dalla manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria.

Coloro che richiedono l'assegnazione della capacità dell'infrastruttura dovrebbero poter presentare richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio annuale tra il termine fissato per le richieste riguardanti il progetto di orario di servizio e il cambio dell'orario di servizio.

Una volta assegnate le tracce ferroviarie, i diritti contrattuali del richiedente dovrebbero includere il diritto di respingere o approvare eventuali richieste di riprogrammazione del gestore dell'infrastruttura.

Le restrizioni di capacità temporanee sono necessarie per mantenere l'infrastruttura e le sue attrezzature in buone condizioni e per consentire uno sviluppo dell'infrastruttura coerente con le esigenze del mercato.

I richiedenti dovrebbero ricevere informazioni tempestive in merito alle successive restrizioni di capacità in modo da adattare le loro esigenze operative e di trasporto alle restrizioni della capacità dell'infrastruttura. Se le informazioni sulle successive restrizioni di capacità fossero già pubblicate all'inizio del periodo in cui si presentano le richieste di capacità da integrare nell'orario di servizio annuale, la necessità di riprogrammare tracce ferroviarie già assegnate dovrebbe essere minore.

Al momento di scegliere tra diverse alternative di restrizioni di capacità, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero tenere in considerazione i propri costi, ma anche i vincoli commerciali e operativi dei richiedenti interessati e i rischi derivanti dal passaggio a modi di trasporto meno rispettosi dell'ambiente.

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero elaborare, pubblicare e applicare criteri trasparenti per quanto riguarda la deviazione di treni e l'assegnazione di una capacità limitata a diversi tipi di traffico. Essi dovrebbero poter operare congiuntamente o individualmente per le loro restrizioni di capacità.

I gestori dell'infrastruttura dovrebbero adattare i prospetti informativi della rete e le procedure di definizione degli orari al fine di garantire la tempestiva conformità alle nuove restrizioni di capacità come introdotte dalla presente decisione.

Per quanto riguarda le operazioni ferroviarie su più reti, i gestori dell'infrastruttura interessati dovrebbero coordinarsi al fine di ridurre al minimo l'impatto sul traffico delle restrizioni di capacità e di sincronizzare i lavori su un dato percorso o di evitare di limitare la capacità su un percorso alternativo.

Per motivi di chiarezza giuridica e tenendo conto del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato VII della direttiva 2012/34/UE, tale allegato dovrebbe essere interamente sostituito. Inoltre, al fine di semplificare il quadro normativo, la decisione delegata è lo strumento giuridico adeguato, poiché impone regole chiare e dettagliate che non richiedono il recepimento da parte degli Stati membri, garantendo così una rapida attuazione in tutta l'Unione.

A causa della tempistica del cambio dell'orario di servizio in conformità al punto 2 dell'allegato della presente decisione e dei tempi necessari per il coordinamento, la consultazione e la pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui ai punti da 8 a 11 dell'allegato della presente decisione, i gestori dell'infrastruttura saranno unicamente in grado di rispettare per la prima volta le prescrizioni di cui ai punti da 8 a 11 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2019 per quanto riguarda la seconda tornata di pubblicazione e nel dicembre 2020 per quanto riguarda la prima tornata di pubblicazione; le prescrizioni di cui al punto 12 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2018 e le prescrizioni di cui ai punti da 14 a 17 per il cambio dell'orario di servizio che diventerà effettivo nel dicembre 2018.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker