Decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio del 14 settembre 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»).
Il 5 agosto 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2371 (2017) («UNSCR 2371 (2017)»), in cui ha espresso la più viva preoccupazione per i test dei missili balistici svolti dalla RPDC il 3 e il 28 luglio 2017 e ha rilevato che tutte tali attività contribuiscono allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC e accrescono la tensione nella regione e al di fuori di essa.
L'UNSCR 2371 (2017) estende il divieto di importare taluni beni dalla RPDC, le restrizioni alle operazioni finanziarie e le restrizioni riguardanti le navi della RPDC.
L'UNSCR 2371 (2017) limita altresì il numero di permessi di lavoro che possono essere rilasciati ai cittadini della RPDC.
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. 2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 1. 3. Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) o 2356 (2017) o dalla presente decisione. 4. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di piombo e minerali di piombo, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. 5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 4.»;
2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis 1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di prodotti ittici, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. 2. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal paragrafo 1, che comprendono pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici in tutte le forme.»;
3) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'apertura di nuove entità cooperative o imprese in partecipazione con entità o persone della RPDC, o l'espansione delle imprese in partecipazione esistenti mediante investimenti aggiuntivi, indipendentemente dal fatto che agiscano o meno per o per conto del governo della RPDC, a meno che tali entità cooperative o imprese in partecipazione non siano state approvate in anticipo dal comitato delle sanzioni in base a una valutazione caso per caso;»;
4) all'articolo 13, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1) Non ha luogo alcun trasferimento o compensazione di fondi da o verso la RDPC, eccetto le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del punto 3) e sono state autorizzate in conformità del punto 4).»;
5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 13 bis Le imprese che erogano servizi finanziari equivalenti a quelli forniti dalle banche sono considerate dagli Stati membri istituzioni finanziarie ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 24 bis.»;
6) all'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso dallo Stato di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) or2371 (2017), che sono individuati durante le ispezioni, in modo coerente con gli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto internazionale applicabile.»;
7) all'articolo 18 bis, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6. Gli Stati membri vietano a una nave designata dal comitato delle sanzioni l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno della stessa al porto di partenza, oppure a meno che il comitato delle sanzioni non stabilisca in anticipo che tale ingresso è necessario per scopi umanitari o qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017). 7. L'allegato VI riporta le navi di cui al paragrafo 6 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 6 dell'UNSCR 2371 (2017).»;
8) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, ivi compreso il noleggio di tali navi.»;
9) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 26 bis 1. In una qualsiasi data successiva al 5 agosto 2017, gli Stati membri non superano il numero totale di permessi di lavoro rilasciati a cittadini della RPDC nelle loro giurisdizioni e validi al 5 agosto 2017. 2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca in anticipo, in base a una valutazione caso per caso, che l'assunzione di un numero di cittadini della RPDC superiore al numero di permessi di lavoro rilasciati nella giurisdizione degli Stati membri al 5 agosto 2017 sia necessaria per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) o 2371 (2017).»;
10) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I, IV e VI sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dal comitato delle sanzioni.»;
11) il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente: «Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 5»;
12) è aggiunto l'allegato seguente: «».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017 Per il Consiglio Il presidente A. Anvelt