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Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il parere del Parlamento europeo1,

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, dell'atto di adesione del 2005, le disposizioni dell'acquis di Schengen non elencate nell'allegato II di detto atto, alle quali la Bulgaria e la Romania aderiscono dalla data di adesione, si devono applicare in Bulgaria e Romania in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine dopo aver verificato il rispetto delle necessarie condizioni per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen.

Il 9 giugno 2011 il Consiglio è giunto alla conclusione che, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, la Bulgaria e la Romania hanno soddisfatto le condizioni in tutti i settori dell'acquis di Schengen in materia di frontiere aeree, frontiere terrestri, cooperazione di polizia, protezione dei dati, sistema d'informazione Schengen, frontiere marittime e visti.

Un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne è stato istituito a norma della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tale regime è basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania, di determinati documenti, segnatamente i visti Schengen, come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio.

È opportuno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, permettere alla Bulgaria e alla Romania l'accesso per la consultazione, in modalità di sola lettura, ai dati del sistema d'informazione visti (VIS) senza il diritto di inserire, modificare o cancellare dati nel VIS. Questo unicamente al fine di facilitare la loro procedura di domanda di visto nazionale per prevenire le frodi e gli abusi dei visti Schengen, verificandone la validità e autenticità in base ai dati conservati nel VIS, per agevolare — per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi titolari di un visto Schengen — le verifiche ai valichi di frontiera esterni e nel territorio degli Stati membri, facilitare la determinazione dello Stato membro competente per le domande di protezione internazionale, agevolare l'esame di tali domande, e aumentare il livello di sicurezza interna nel territorio degli Stati membri agevolando la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo. L'accesso per la consultazione e l'uso dei dati VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri interessati.

È pertanto opportuno adottare una decisione che attui le disposizioni corrispondenti del VIS di cui all'allegato, nonché tutti i successivi sviluppi di tali disposizioni. Dovrebbero essere attuate solo le disposizioni connesse all'accesso per la consultazione dei dati VIS in modalità di sola lettura. Pertanto la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere autorizzate ad accedere ai dati VIS per la consultazione e in conformità delle procedure e condizioni specificate nelle disposizioni attuate. L'allegato dovrebbe contenere il pertinente acquis relativo all'accesso per la consultazione dei dati VIS. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio3, la decisione 2004/512/CE del Consiglio4 e la decisione 2006/648/CE della Commissione5 si applicano già alla Bulgaria e alla Romania. Pertanto, non sono inclusi nell'allegato:

È inoltre auspicabile fissare una data a partire dalla quale tali disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS dovrebbero iniziare ad essere di applicazione come stabilito in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio6 per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania. Ciò dovrebbe avvenire non appena la Bulgaria e la Romania avranno notificato alla Commissione che tutto il relativo collaudo generale da parte di eu-LISA è stato positivamente completato.

La soppressione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri interessati e la loro piena partecipazione all'acquis di Schengen relativo alla politica comune in materia di visti dovrebbero essere oggetto di una decisione distinta del Consiglio adottata all'unanimità, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005. Fino all'adozione di tale decisione, che attuerà le disposizioni applicabili nel settore dei visti per soggiorni di breve durata diversi da quelli elencati nell'allegato della presente decisione per quanto concerne la Bulgaria e la Romania e che comprendono, in particolare, il codice dei visti7 e le disposizioni adottate ai fini della sua attuazione, la Bulgaria e la Romania non sono autorizzate a rilasciare visti Schengen e devono continuare a rilasciare visti per soggiorni di breve durata ai sensi del loro diritto nazionale. Fino alla data fissata in tale decisione, dovrebbero essere mantenute le restrizioni sull'uso del VIS derivanti dalla presente decisione, in particolare quelle riguardanti il diritto di introdurvi i dati pertinenti.

È tuttavia opportuno, nel corso di tale periodo transitorio, concedere alle autorità competenti per i visti della Bulgaria e della Romania l'accesso per la consultazione ai dati VIS in modalità di sola lettura, ai fini dell'esame delle domande di visto per soggiorni di breve durata da loro rilasciate ai sensi del rispettivo diritto nazionale e delle decisioni relative a tali domande. Ciò deve includere la decisione in materia di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità del visto rilasciato conformemente alle loro pertinenti disposizioni nazionali.

Considerato che la verifica secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili riguardanti la Bulgaria e la Romania è già stata completata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, nei confronti di tali Stati membri non sarà effettuata la verifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b, del regolamento del Consiglio n. 1053/20138. A seguito dell'adozione della presente decisione, le disposizioni elencate nell'allegato dovrebbero avere effetto soltanto dopo che la Bulgaria e/o la Romania avranno superato positivamente il collaudo generale effettuato da eu-LISA e debitamente notificato alla Commissione. È inoltre auspicabile che la Bulgaria e la Romania invitino esperti provenienti dagli Stati membri e dalla Commissione a effettuare controlli dell'applicazione di tali disposizioni.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio10.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen11, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio12.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen13, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punti B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio14,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al VIS di cui all'allegato si applicano alla Bulgaria e alla Romania, nelle relazioni tra di esse e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. Tali disposizioni si applicano dopo il positivo completamento di tutto il relativo collaudo generale, concernente le disposizioni elencate nell'allegato, da parte di eu-LISA, essendo stato notificato alla Bulgaria e alla Romania e alla Commissione che tale collaudo è stato positivamente completato. La Bulgaria e la Romania possono inoltre invitare esperti degli Stati membri e della Commissione a effettuare controlli dell'applicazione di tali disposizioni.

2. Fino all'adozione da parte del Consiglio della decisione di sopprimere i controlli alle frontiere interne degli Stati membri, le autorità competenti per i visti della Bulgaria e della Romania possono accedere al VIS per la consultazione in modalità di sola lettura, per i seguenti fini:

  1. a) l'esame delle domande di visti per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai sensi del rispettivo diritto nazionale;

  2. b) la decisione riguardante tali domande, inclusa la decisione in materia di annullamento, revoca, proroga o riduzione della validità del visto rilasciato conformemente alle loro pertinenti disposizioni nazionali.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dalla data che la Commissione fisserà quando la Bulgaria e la Romania le avranno notificato che il collaudo generale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stato positivamente completato.

Art. 3

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2017 Per il Consiglio Il presidente U. Reinsalu