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Decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio del 20 novembre 2017 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 20001, come modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE2 («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo3 (regolamento finanziario dell'11o FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019; b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018; c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.

La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio4 ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4550000000 EUR per la Commissione e a 250000000 EUR per la BEI.

La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio5, ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8o e del 9o FES per un importo di 200000000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4900000000 EUR così ripartiti: 4600000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.

Art. 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4800000000 EUR così ripartiti: 4550000000 EUR per la Commissione e 250000000 EUR per la BEI.

Art. 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200000000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Art. 4

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4600000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4700000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017 Per il Consiglio Il presidente M. Maasikas