diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione del 21 novembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico [notificata con il numero C(2017) 7661] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nell'Unione. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Esso prevede, tra l'altro, programmi di sorveglianza per alcune TSE e l'adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione2 stabilisce misure di salvaguardia temporanee per la malattia del dimagrimento cronico (CWD). Essa è stata adottata in seguito al rilevamento di cinque casi di CWD nei cervidi in Norvegia nel 2016. Si trattava del primo rilevamento della CWD in Europa e del primo caso naturale di CWD nelle renne a livello mondiale. Poiché la CWD è una malattia infettiva, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia vi è il rischio che essa possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni nonché nel territorio di altri Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) (Stati EFTA-SEE).

Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla CWD nei cervidi (il parere dell'EFSA)3. Il parere dell'EFSA raccomandava l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA-SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolineava che l'obiettivo del programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe essere la conferma o l'esclusione della presenza della CWD in paesi in cui non è mai stata rilevata e in paesi in cui è stata rilevata, al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD. A oggi la CWD non è stata rilevata nell'Unione e, per quanto concerne gli Stati EFTA-SEE, è stata rilevata solo in Norvegia.

A seguito dell'adozione del parere dell'EFSA, l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione4 al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in taluni Stati membri e in Stati EFTA-SEE in cui sono presenti popolazioni di cervidi che potrebbero essere state esposte alla CWD, per un periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 (il programma triennale di sorveglianza della CWD). Scopo del programma triennale di sorveglianza della CWD è ottenere un quadro chiaro della situazione epidemiologica in materia di CWD nei cervidi in Europa.

Tra gennaio 2017 e settembre 2017 la Norvegia ha informato la Commissione e gli Stati membri, tramite le relazioni in formato elettronico di cui all'allegato III, capitolo B, parte I, lettera B, del regolamento (CE) n. 999/2001, di tre ulteriori casi di CWD rilevati in renne selvatiche, oltre ai cinque casi di CWD rilevati in Norvegia nel 2016 in renne selvatiche e alci selvatiche.

Il parere dell'EFSA evidenzia anche che l'uso di richiami a base di urina naturale di cervidi aumenta la probabilità di introdurre la CWD nell'Unione e raccomanda l'adozione di misure intese a ridurre la probabilità che essa sia introdotta tramite richiami a base di urina naturale di cervidi. L'infettività della CWD è presente nell'urina, che riveste un ruolo nella trasmissione e nella diffusione della CWD. L'urina utilizzata nei richiami da caccia, se derivata da cervidi infetti, può pertanto provocare la contaminazione di aree in cui la CWD non era presente in precedenza. Il parere dell'EFSA raccomanda pertanto di sospendere l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi.

Tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, è pertanto opportuno estendere le misure di salvaguardia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 ai richiami da caccia a base di urina di cervidi vietando l'importazione nell'Unione di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi, lo spostamento di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia verso l'Unione e la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone della Svezia e della Finlandia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.

Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 dovrebbe inoltre essere prolungato, tenendo conto del rilevamento di nuovi casi di CWD in Norvegia e in attesa dell'esito del programma triennale di sorveglianza della CWD. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione di tale atto.

È altresì necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 a seguito delle modifiche apportate agli articoli di tale atto dalla presente decisione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione