Decisione (UE) 2017/2433 del Consiglio del 18 dicembre 2017 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, con riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione fra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra1 («accordo») è stato concluso dall'Unione mediante decisione (UE) 2016/838 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
A norma dell'articolo 38 del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale UE-Georgia istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
Il sottocomitato doganale deve adottare una decisione per la sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee3 («convenzione»).
La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. La convenzione è entrata in vigore per l'Unione e per la Georgia rispettivamente il 1o maggio 2012 e il 1o luglio 2017.
L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che, per quanto riguarda le norme di origine, faccia riferimento alla convenzione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, in quanto la decisione sarà vincolante per l'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 74, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del sottocomitato doganale accluso alla presente decisione.
I rappresentanti dell'Unione nel sottocomitato doganale possono accettare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del sottocomitato doganale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente K. Simson