Decisione (UE) 2018/156 del Consiglio del 22 gennaio 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV di detto accordo, e in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV di detto accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo comma dell'articolo 207, paragrafo 4, e l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017. L'articolo 486, paragrafi 3 e 4, dell'accordo prevede l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.
L'articolo 4 della decisione 2014/668/UE del Consiglio2 specifica le disposizioni dell'accordo da applicarsi a titolo provvisorio, comprese quelle relative all'eliminazione dei dazi doganali e quelle relative agli allegati da I-A a I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.L'applicazione a titolo provvisorio ha avuto effetto dal 1o gennaio 2016.
Avendo unilateralmente anticipato l'attuazione dell'elenco delle concessioni di cui all'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo tramite le preferenze commerciali autonome previste a norma del regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3, l'Unione ha già applicato le modalità specifiche di attuazione dell'elenco («categorie di soppressione progressiva dei dazi») che sono state concordate tra le parti.
Un chiarimento sulle modalità di soppressione dei dazi, è stato adottato mediante il regolamento (UE) n. 1150/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4 nel contesto della modifica delle preferenze commerciali autonome al fine di specificare la riduzione da applicare per l'aliquota di base dei dazi doganali per ciascuna categoria di soppressione progressiva dei dazi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 374/2014.
Un analogo chiarimento è necessario per garantire chele medesime modalità, che tengono conto dell'intesa comune raggiunta dalle parti durante i negoziati, siano chiaramente definite per l'attuazione ottimale dell'elenco di concessioni. Tali modalità devono essere applicate da entrambe le parti dell'accordo.
L'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le tabelle relative all'eliminazione dei dazi all'esportazione dell'Ucraina, prevede la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, lastessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
L'allegato I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, che definisce le misure di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione da applicare ai dazi all'esportazione di merci specifiche, prevede analogamente la necessità di ricalcolare la tabella in modo da mantenere la preferenza relativa, vale a dire, la stessa percentuale rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo, nel caso in cui le disposizioni commerciali dell'accordo entrino in vigore dopo il 15 maggio 2014.
Una modifica tecnica dell'allegato I-C del capo 1 del titolo IV dell'accordo è necessaria per il codice tariffario 1207 9997 00 al fine di tenere conto della descrizione corretta secondo la classificazione unificata dei prodotti (UKTZED) dell'Ucraina.
Con la decisione n. 3/20145, il consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»(«comitato 'Commercio'») il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati relativi agli scambi, compresi gli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo.
È pertanto opportuno che la posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione e di comitato «Commercio» sia basata sui progetti di decisione acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione, in sede di consiglio di associazione, riguardo all'integrazione dell'allegato I-A del capo 1 del titolo IV dell'accordo e, in sede di comitato «Commercio», per quanto riguarda il ricalcolo della tabella di eliminazione dei dazi all'esportazione di cui agli allegati I-C e I-D del capo 1 del titolo IV dell'accordo, è basata sui progetti di decisioni acclusi alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini