Decisione di esecuzione (PESC) 2018/168 del Consiglio del 2 febbraio 2018 che attua la decisione (PESC) 2015/740, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
Tenuto conto del continuo deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza nel Sud Sudan, e considerata la mancanza di impegno da parte di alcuni attori nel processo di pace, come esemplificato dalle ripetute violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 21 dicembre 2017, è opportuno aggiungere tre persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2015/740.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione (PESC) 2015/740,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato II della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Zaharieva