Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/194 della Commissione dell'8 febbraio 2018 che definisce i modelli degli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie e il modello per la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, e l'articolo 13, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 della Commissione2 fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.
È opportuno definire i modelli per la trasmissione mensile degli estratti della contabilità «A» e «B», in modo che la loro comunicazione avvenga in modo strutturato. È necessario chiarire che la voce «Importi recuperati» si riferisce all'adempimento, da parte degli Stati membri, dei loro obblighi finanziari consistenti nella messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e non soltanto ai pagamenti da essi ricevuti da parte degli operatori economici debitori di dazi doganali. Pertanto, è opportuno che negli «Importi recuperati» siano esplicitamente inclusi gli importi che vengono messi a disposizione del bilancio dell'Unione in quanto il loro mancato recupero presso i debitori è imputabile agli Stati membri a motivo di errori amministrativi o di scarsa diligenza negli sforzi di recupero messi in atto. È opportuno fornire negli estratti informazioni supplementari che contribuiscano ad aumentarne la chiarezza e la trasparenza.
È opportuno che tutti gli importi messi a disposizione a titolo di risorse proprie tradizionali sui conti della Commissione conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 siano inseriti negli estratti della contabilità e nei relativi allegati. Per garantire l'iscrizione di tutti gli importi, compresi quelli messi a disposizione dopo lo scadere del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 609/2014, è opportuno fornire informazioni supplementari negli allegati successivi degli estratti della contabilità «A».
La comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dovrebbe comprendere tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi ritenuti o dichiarati irrecuperabili superiori a 100000 EUR e le misure adottate da quest'ultimo per garantirne il recupero. Succede talvolta che le comunicazioni trasmesse a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/2366 non siano esaustive e in tal caso risulta necessario inviare agli Stati membri interessati richieste di informazioni supplementari. È quindi opportuno aggiungere elementi supplementari e chiarimenti nelle schede esistenti, ad esempio ulteriori dettagli riguardanti il debito e i fatti che hanno portato all'accertamento del diritto, la mutua assistenza e la procedura di pagamento e di recupero.
Occorre tenere conto delle modifiche apportate al regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dal regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio3, applicabile a decorrere dal 1o ottobre 2016, per quanto riguarda la possibilità di dispensare gli Stati membri dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio dell'Unione gli importi di risorse proprie tradizionali che risultano irrecuperabili a causa della differita contabilizzazione o differita notifica dell'obbligazione doganale al fine di non pregiudicare indagini penali riguardanti gli interessi finanziari dell'Unione.
È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede da utilizzare per le comunicazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli Stati membri utilizzano i modelli di cui agli allegati I, II, III e IV della presente decisione per fornire gli estratti della contabilità dei diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.
Art. 2
Gli Stati membri utilizzano il modello di cui all'allegato V della presente decisione per effettuare la comunicazione degli importi irrecuperabili corrispondenti ai diritti alle risorse proprie ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Gli Stati membri trasmettono le comunicazioni attraverso il sistema elettronico di gestione e informazione basato sul web messo a disposizione dalla Commissione.
Art. 3
Art. 4
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2366 è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2018.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker