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Decisione (UE) 2018/262 della Commissione del 14 febbraio 2018 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» [notificata con il numero C(2018) 895] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini1, in particolare l'articolo 4,

Il tema portante della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» è: «I governi non sono in grado di gestire i flussi migratori. La maggior parte di noi vuole aiutare le persone in difficoltà, perché la loro incolumità ci sta a cuore. Milioni di persone si sono già fatte avanti per aiutarli. Adesso vogliamo essere ascoltati. Pretendiamo un'Europa accogliente! Chiediamo alla Commissione europea di intervenire.»

Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «1. I cittadini di tutta Europa vogliono sostenere economicamente i rifugiati, offrendo loro un alloggio sicuro ed una nuova vita. Vogliamo che la Commissione offra un sostegno diretto ai gruppi locali che aiutano i rifugiati a cui sono concessi visti nazionali. 2. Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto umanitario o accoglienza. Vogliamo che la Commissione impedisca ai governi di punire i volontari. 3. Tutti hanno diritto alla giustizia. Vogliamo che la Commissione garantisca metodi e norme più efficaci per difendere tutte le vittime di sfruttamento sul lavoro e di criminalità in tutta Europa, nonché le vittime di violazioni dei diritti umani alle nostre frontiere.»

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

Possono essere adottati atti legislativi dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati nei seguenti settori:

per quanto riguarda i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, sulla base dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, del TFUE;

per quanto riguarda le misure finalizzate a una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, sulla base dell'articolo 79, paragrafo 2, del TFUE;

per istituire norme minime sui diritti delle vittime della criminalità, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, sulla base dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera c) del TFUE;

per istituire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in determinati settori, sulla base dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2 del TFUE.

Per quanto riguarda la seconda parte della proposta d'iniziativa dei cittadini, le competenze dell'Unione ai sensi dell'articolo 83 del TFUE sono limitate dal fatto che l'articolo 83 del TFUE, pur conferendo all'Unione la competenza ai fini della fissazione di norme minime relative alla definizione dei reati, non consente di vietare agli Stati membri di sanzionare, qualora lo ritengano appropriato, altri tipi di comportamento, comprese azioni legate all'immigrazione clandestina.

Tuttavia la seconda parte della proposta di iniziativa dei cittadini deve essere esaminata anche alla luce dell'articolo 79 del TFUE. A norma di tale disposizione, ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione finalizzati a una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, e quindi dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Per questi motivi la proposta d'iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

La proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» dovrebbe pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!»

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 15 febbraio 2018.

Art. 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (i membri del comitato di cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini «We are a welcoming Europe, let us help!», rappresentati da Isabelle CHOPIN e Emma BONINO in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2018 Per la Commissione Frans Timmermans Vicepresidente