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Decisione (UE) 2018/319 del Consiglio del 27 febbraio 2018 che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda talune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia e della sua appendice

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»), a norma della decisione 2013/103/UE del Consiglio1.

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Malta, applicano la convenzione COTIF.

Il comitato di revisione dell'organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia («comitato di revisione») è stato istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della convenzione COTIF. Nel corso della sua 26a sessione, che si terrà dal 27 febbraio al 1o marzo 2018, il comitato di revisione dovrà decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e di alcune sue appendici, vale a dire l'appendice E (Regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario - CUI), l'appendice F (Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale - APTU) e l'appendice G (Regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale - ATMF).

Nel corso della sua 26a sessione il comitato di revisione dovrà anche decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.

Le modifiche del regolamento interno del comitato di revisione sono dirette ad aggiornare talune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.

Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e ad agevolare la procedura di revisione della convenzione COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione COTIF e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale dell'OTIF, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

Le modifiche dell'appendice E (CUI) mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi del CUI onde garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.

Le modifiche delle appendici F (APTU) e G (ATMF) sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.

La nuova appendice H è destinata a migliorare l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione sulla base del concetto di criteri armonizzati per il rilascio da parte delle autorità nazionali di certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie al fine di comprovare che tali imprese sono in grado di assicurare l'esercizio sicuro dei treni nello Stato interessato.

La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute. Alcune modifiche necessitano di ulteriori approfondimenti nell'ambito dell'Unione e dovrebbero essere respinte in occasione della 26a sessione del comitato di revisione.

È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione nella 26a sessione del comitato di revisione sia basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nella 26a sessione del comitato di revisione istituito dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, è basata sul testo che sarà accluso alla presente decisione.

2. Nel comitato di revisione i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità dei documenti di cui al testo che sarà accluso alla presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

Una volta adottata, la decisione del comitato di revisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Zaharieva