Decisione di esecuzione (PESC) 2018/331 del Consiglio del 5 marzo 2018 che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC1, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
Il 15 febbraio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento in elenco relativo a una persona soggetta a misure restrittive.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2018 Per il Consiglio Il presidente N. Dimov