Decisione (UE) 2018/393 della Commissione del 12 marzo 2018 che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Maro co che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco1, in particolare l'articolo 3,
L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco2, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio3, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione, nonché di riconsiderare, se del caso, il livello delle possibilità di pesca.
L'articolo 5 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco4, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, autorizza la commissione mista a rivedere di comune accordo le possibilità di pesca a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.
Nella riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 la parte marocchina ha annunciato l'intenzione di operare una riduzione del contingente assegnato nel 2018 per i pescherecci da traino pelagici industriali (cfr. la scheda tecnica di pesca n. 6), al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock interessati. Considerato l'impatto previsto di tale misura sulla flotta interessata, la parte europea ha proposto di modificare anche alcune modalità di attuazione del protocollo relative alla pesca pelagica industriale, al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca in tale categoria.
La Commissione ha trasmesso al Consiglio, subito dopo la suddetta riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione sulle modifiche proposte.
La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.
I risultati della riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 per quanto riguarda la modifica del contingente, del massimale mensile di cattura e della composizione delle catture per gruppo di specie della categoria 6 sono stati confermati mediante scambio di lettere tra il ministero dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste del Marocco e la Commissione europea.
È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le modifiche della scheda tecnica di pesca n. 6 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo mediante lo scambio di lettere che figura nell'allegato della presente decisione, sono approvate a nome dell'Unione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker