Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione del 6 aprile 2018 che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio2 ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.
I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione3.
In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione4, i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.
È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.
La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.
È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:
(1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «38249099» è sostituito dai codici «38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;
(2) all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
a) al primo comma, secondo trattino, il codice «38249055» è sostituito dal codice «38249955»;
b) al primo comma, secondo trattino, i codici «38249080 a 38249099» sono sostituiti dai codici «38249980, 38249985, 38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;
c) al secondo comma, il codice «28510010» è sostituito dal codice «28539010»;
(3) all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
a) alla lettera c), prima frase, i codici «271011 a 27101969» sono sostituiti dai codici «271012 a 27101968 e 271020 a 27102039 e 27102090 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86),»;
b) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101121» è sostituito dal codice «27101221»;
c) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101125» è sostituito dal codice «27101225»;
d) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101929» è sostituito dai codici «27101929 e 27102090 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)]»;
e) alla lettera h), il codice «38249099» è sostituito dai codici «38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;
(4) all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
a) la tabella A è aggiornata come segue:
i) il codice «27101131» è sostituito dal codice «27101231»;
ii) il codice «27101141» è sostituito dal codice «27101241»;
iii) il codice «27101145» è sostituito dal codice «27101245»;
iv) il codice «27101149» è sostituito dal codice «27101249»;
v) il codice «27101151» è sostituito dal codice «27101251»;
vi) il codice «27101159» è sostituito dal codice «27101259»;
vii) i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019».
b) Alla tabella B i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019».
c) La tabella C è aggiornata come segue:
i) i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019»;
ii) i codici «27101961 a 27101969» sono sostituiti dai codici «27101962 a 27101968 e 27102031 a 27102039».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018. Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker