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Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione del 6 aprile 2018 che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità1, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio2 ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.

I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione3.

In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione4, i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.

È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.

La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.

È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:

  1. (1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «38249099» è sostituito dai codici «38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;

  2. (2) all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

    1. a) al primo comma, secondo trattino, il codice «38249055» è sostituito dal codice «38249955»;

    2. b) al primo comma, secondo trattino, i codici «38249080 a 38249099» sono sostituiti dai codici «38249980, 38249985, 38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;

    3. c) al secondo comma, il codice «28510010» è sostituito dal codice «28539010»;

  3. (3) all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

    1. a) alla lettera c), prima frase, i codici «271011 a 27101969» sono sostituiti dai codici «271012 a 27101968 e 271020 a 27102039 e 27102090 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86),»;

    2. b) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101121» è sostituito dal codice «27101221»;

    3. c) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101125» è sostituito dal codice «27101225»;

    4. d) alla lettera c), seconda frase, il codice «27101929» è sostituito dai codici «27101929 e 27102090 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)]»;

    5. e) alla lettera h), il codice «38249099» è sostituito dai codici «38249986, 38249992 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38249993, 38249996 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili), 38260010 e 38260090»;

  4. (4) all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:

    1. a) la tabella A è aggiornata come segue:

      1. i) il codice «27101131» è sostituito dal codice «27101231»;

      2. ii) il codice «27101141» è sostituito dal codice «27101241»;

      3. iii) il codice «27101145» è sostituito dal codice «27101245»;

      4. iv) il codice «27101149» è sostituito dal codice «27101249»;

      5. v) il codice «27101151» è sostituito dal codice «27101251»;

      6. vi) il codice «27101159» è sostituito dal codice «27101259»;

      7. vii) i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019».

    2. b) Alla tabella B i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019».

    3. c) La tabella C è aggiornata come segue:

      1. i) i codici «27101941 a 27101949» sono sostituiti dai codici «27101943 a 27101948 e 27102011 a 27102019»;

      2. ii) i codici «27101961 a 27101969» sono sostituiti dai codici «27101962 a 27101968 e 27102031 a 27102039».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018. Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker