Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune1, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.
Ai fini della semplificazione normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.
È necessario modificare la nomenclatura combinata al fine di introdurre la progressiva riduzione dei dazi doganali per le banane fresche, conformemente alla decisione 2011/194/UE del Consiglio2, e la progressiva riduzione dei dazi doganali per i prodotti contemplati dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione (ITA2), conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio3.
È inoltre necessario modificare la nomenclatura combinata per tener conto dell’evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali, cancellando denominazioni scientifiche e codici obsoleti, inserendo nuove sottovoci per agevolare il controllo di merci specifiche necessarie per la produzione e l’uso di ordigni esplosivi improvvisati e adeguando l’elenco DCI e l’elenco dei prodotti farmaceutici intermedi.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno che, qualora un aeromobile civile sia stato registrato come tale e dichiarato per l’immissione in libera pratica, sia abolito l’obbligo del regime di uso finale. Il certificato di immatricolazione dell’aeromobile è considerato prova sufficiente del carattere civile. La presenza di tale certificato a bordo di ogni aeromobile è obbligatoria in virtù della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Dovrebbero pertanto essere modificate le disposizioni preliminari della nomenclatura combinata.
A fini di chiarezza, occorre inoltre apportare alcune modifiche minori per armonizzare le diverse versioni linguistiche del testo.
Con effetto dal 1o gennaio 2018, l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe essere sostituito da una versione completa e aggiornata della nomenclatura combinata corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker