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Decisione (UE) 2018/889 del Consiglio del 4 giugno 2018 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

In conformità della decisione (UE) 2015/1913 del Consiglio2, la convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo3 («convenzione») è stata firmata il 22 ottobre 2015, fatta salva la sua conclusione.

Ai sensi dell'articolo 23 della convenzione, la convenzione è aperta all'approvazione dell'Unione.

La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha stabilito norme comuni dell'Unione sulla lotta contro il terrorismo. Di conseguenza, l'Unione ha già adottato misure in diversi settori disciplinati dalla convenzione.

È opportuno pertanto che la convenzione sia approvata a nome dell'Unione riguardo alle materie di competenza dell'Unione, nella misura in cui la convenzione può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle normi comuni o ne modifica la portata.

L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio5 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, riguardo alle materie di competenza dell'Unione, è approvata a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 23 della convenzione6.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2018 Per il Consiglio La presidente T. Tsacheva