Decisione (UE) 2018/965 del Consiglio del 6 luglio 2018 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota e un importo annuale riveduto per il 2018
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE, e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE1, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo2, in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4,
vista la proposta della Commissione europea,
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/323 («regolamento finanziario dell'11o FES»), la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2018 una proposta che precisi l'importo della seconda quota del contributo per il 2018, un importo annuale riveduto del contributo per il 2018, qualora tale importo annuale si discosti dalle effettive necessità.
Il 15 aprile 2018, conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea per gli investimenti («BEI») ha inviato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.
Il 20 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2017/21713 che fissa l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4550000000 EUR per la Commissione e a 250000000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di seconda quota per il 2018 sono fissati nella tabella che figura in allegato.
Art. 2
L'importo annuo riveduto dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4500000000 EUR, così ripartiti: 4250000000 EUR per la Commissione e 250000000 EUR per la BEI.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel