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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1037 della Commissione del 20 luglio 2018 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese, della Russia e della Turchia

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea1 («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

Il 23 giugno 2017 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), della Federazione russa («Russia») e della Turchia («i paesi interessati») conformemente all'articolo 5 del regolamento di base e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2 («l'avviso di apertura»).

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 10 maggio 2017 dall'Associazione dei produttori europei di ferroleghe («Euroalliages» o «il denunciante») per conto dell'unico produttore UE di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Il denunciante rappresenta il 100 % della produzione totale dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente grave pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti nei paesi interessati e le autorità cinesi, russe e turche, gli importatori noti e gli utilizzatori, come pure le associazioni notoriamente interessate all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.

1.2. Risposte al questionario

La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore dell'Unione di ferrocromo a basso tenore di carbonio, a dieci utilizzatori e a otto importatori che si sono manifestati in seguito all'apertura dell'inchiesta.

La Commissione ha ricevuto risposte da un produttore turco, dall'unico produttore dell'Unione e da quattro utilizzatori di ferrocromo a basso tenore di carbonio. Nessuno degli otto importatori ha risposto al questionario.

1.3. Visite di verifica

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.

Produttori dell'Unione

Elektrowerk Weisweiler GmbH –«EWW», Germania, e la sua società collegata Afarak Trading Limited –«ATL», Malta

Utilizzatori

Aperam Sourcing SCA, Lussemburgo

Salzgitter AG, Germania

VDM Metals International GmbH, Germania

Produttore esportatore della Turchia

Eti Elektrometalurji A.Ș., Antalya, Turchia

1.4. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.5. Mancata istituzione di misure provvisorie

A motivo della mancanza di chiarezza in merito alla definizione del prodotto, la Commissione ha deciso di non istituire misure provvisorie, bensì di proseguire l'inchiesta. Il 23 marzo 2018 tutte le parti interessate hanno ricevuto un documento informativo che illustra i motivi della mancata istituzione di misure provvisorie. Varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con il messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2018 il denunciante ha informato la Commissione di voler ritirare la denuncia.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

Il denunciante è l'unico produttore di ferrocromo a basso tenore di carbonio nell'Unione e nessun'altra parte si è manifestata per opporsi all'eventuale istituzione di misure antidumping. Poiché dall'inchiesta non erano comunque emerse considerazioni indicanti che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione, si è ritenuto che fosse opportuno chiudere il presente procedimento.

Alla luce del ritiro della denuncia da parte dell'industria dell'Unione e della proposta chiusura del procedimento senza istituzione di misure, la Commissione non ha ritenuto necessario analizzare le osservazioni ricevute dalle parti interessate per quanto riguarda l'apertura dell'inchiesta e le risultanze preliminari illustrate nel documento informativo menzionato al considerando 8.

3. DIVULGAZIONE E CONCLUSIONE

Le parti interessate sono state informate in merito all'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere senza istituzione di misure il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia.

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrocromo contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio, originario della RPC, della Russia e della Turchia, attualmente classificato con il codice NC 72024950, è chiuso.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker