Decisione (PESC) 2018/1082 del Consiglio del 30 luglio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/6101, che ha istituito una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato e di un importo di riferimento fino a 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa, ossia fino al 19 settembre 2018.
A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUTM RCA e di prorogarlo fino al 19 settembre 2020.
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio.
A norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:
a) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) consulenza strategica al gabinetto del presidente, al ministero della difesa, allo Stato maggiore e alle forze armate e consulenza sulla cooperazione civile-militare, anche al ministero dell'interno e alla gendarmeria;»;
b) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo fino al 19 settembre 2018 è pari a 18180000 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 15 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 60 % per l'impegno e al 15 % per il pagamento. 3. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2018 al 19 settembre 2020 è pari a 25439596 EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 % per l'impegno e allo 0 % per il pagamento.»;
c) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L'EUTM RCA cessa di produrre effetti il 19 settembre 2020.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel