Decisione (PESC) 2018/1083 del Consiglio del 30 luglio 2018 che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC1 che ha istituito l'operazione militare dell'UE Atalanta («Atalanta»).
Il 28 novembre 2016 la decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio2 ha modificato l'azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato Atalanta fino al 31 dicembre 2018.
Il riesame strategico di Atalanta nel 2018 ha portato a concludere che il mandato dell'operazione dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato, l'intenzione di recedere dall'Unione europea.
Visto l'articolo 50, paragrafo 3, del trattato, è opportuno nominare un nuovo comandante dell'operazione dell'UE e designare una nuova sede del comando operativo dell'UE, incluso il centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA), a partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.
Il 19 giugno 2018 il comitato politico e di sicurezza ha accettato l'offerta della Spagna e della Francia riguardo al trasferimento delle strutture di comando e controllo di Atalanta.
Gli Stati membri che mettono a disposizione le nuove strutture di comando dovrebbero beneficiare del finanziamento dei costi comuni a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio3 relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
L'azione comune 2008/851/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce al finanziamento dell'operazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'azione comune 2008/851/PESC è così modificata:
1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Nomina del comandante dell'operazione dell'UE Il Contrammiraglio Antonio MARTORELL LACAVE è nominato per succedere al Maggiore Generale Charlie STICKLAND OBE come comandante dell'operazione dell'UE dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET.»;
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Designazione della sede del comando operativo dell'UE 1. Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito, fino al 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET. 2. A partire dal 29 marzo 2019 alle ore 12.00 CET il comando operativo dell'UE ha sede a Rota, Spagna, con l'eccezione del centro di sicurezza marittima del Corno d'Africa (MSCHOA) che ha sede a Brest, Francia.»;
3) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 11777000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 %.»;
4) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 14 bis Disposizioni finanziarie transitorie 1. Dal 1o settembre 2018 le spese sostenute dal comandante dell'operazione dell'UE nominato a norma dell'articolo 3 e dal comando operativo dell'UE designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, sono finanziate conformemente alla decisione (PESC) 2015/528. 2. Il Consiglio autorizza la Spagna e la Francia a prefinanziare i costi comuni sostenuti ai sensi del paragrafo 1 e a chiederne il rimborso conformemente all'articolo 27 della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio.»;
5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'operazione dell'UE si conclude il 31 dicembre 2020.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel