Decisione (UE) 2019/767 della Commissione del 31 luglio 2018 relativa all'aiuto di stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in relazione ai massimali del CSPE [notificata con il numero C(2018) 4975] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Art. 3
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta per cogenerazione ad alto rendimento, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la cogenerazione ad alto rendimento.
Art. 4
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente decisione, a condizione che tali misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e a condizione che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
Art. 5
Le misure cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che queste misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.
Art. 6
La Commissione accetta i piani di adeguamento notificati dalla Francia. Le autorità francesi dovranno informare la Commissione dell'attuazione di tali piani in base alle modalità indicate negli articoli 10 e 11 e in base ai tempi di cui all'articolo 12.
Art. 7
Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8 del 3 gennaio 2003 relativa ai mercati del gas e dell'elettricità e al servizio pubblico dell'energia («legge n. 2003-8») e le misure attuate dalla Francia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, che non rientrano negli articoli da 1 a 5 della presente decisione, costituiscono aiuti incompatibili. La Francia è tenuta a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili.
Art. 8
Qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 7 non costituisce aiuto di Stato se al momento della sua concessione soddisfaceva le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 applicabile al momento della concessione dell'aiuto.
Art. 9
Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 7, che all'epoca della concessione soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o da qualsiasi altro regime di aiuti autorizzato, sono compatibili con il mercato interno fino alle intensità massime di aiuto applicabili a quel tipo di aiuto.
Art. 10
1. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro recupero effettivo.
2. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione61.
3. La Francia annulla tutti i pagamenti in essere di aiuti concessi in virtù del regime di cui all'articolo 7 a partire dalla data della notifica della presente decisione.
Art. 11
1. Il recupero dell'aiuto concesso è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 12
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
l'elenco definitivo dei beneficiari dell'aiuto concesso nell'ambito del regime di cui agli articoli 4, 5 e 7;
l'importo totale dell'aiuto percepito a titolo del regime di cui agli articoli 4, 5 e 7;
l'importo totale di aiuto che ciascuno dei beneficiari può ricevere nell'ambito del piano di adeguamento;
gli importi di CSPE che ciascuno di essi ha ricevuto e che non costituisce aiuto ai sensi degli articoli da 1 a 3;
l'importo totale da recuperare presso ciascun beneficiario secondo il regime di cui all'articolo 7;
l'importo complessivo finale (capitale e interessi) recuperato presso ciascun beneficiario;
una descrizione dettagliata delle misure programmate per conformarsi alla presente decisione.
2. Alla procedura di recupero dovrà essere data attuazione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione. Nei tempi prescritti la Francia comunica alla Commissione i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto e che essi hanno effettivamente rimborsato l'aiuto da recuperare.
3. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 7. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e agli interessi già recuperati presso i beneficiari.