Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione del 1o agosto 2018 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 4978] (I testi in lingua francese, inglese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
La decisione 2007/702/CE della Commissione2 autorizzava l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 59122 (di seguito «granturco 59122»). Il campo di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti dal granturco 59122 per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Il 19 luglio 2016 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. hanno congiuntamente presentato alla Commissione, in conformità degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.
Il 12 ottobre 2005 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. avevano presentato un'altra domanda riguardante gli stessi prodotti oggetto della presente decisione nonché la coltivazione del granturco 59122. Il 27 luglio 2017 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. hanno ritirato dal campo di applicazione di tale domanda tutti gli altri usi diversi dalla coltivazione.
Il 29 giugno 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole a norma degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso3 che per la domanda di rinnovo non sono stati individuati nuovi pericoli o esposizioni modificate, né nuove incertezze scientifiche che possano modificare le conclusioni della valutazione del rischio iniziale4 relativa al granturco 59122.
Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande specifiche e le preoccupazioni degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L'EFSA è inoltre pervenuta alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dai richiedenti, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui i prodotti sono destinati.
Tenendo conto di tali considerazioni, è opportuno rinnovare l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco 59122 e di prodotti costituiti da o contenenti tale granturco per altri usi diversi dagli alimenti o dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
La decisione 2007/702/CE ha assegnato al granturco 59122 un identificatore unico, in conformità del regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione5. Tale identificatore unico dovrebbe continuare a essere utilizzato.
In base al suddetto parere dell'EFSA, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tuttavia, al fine di garantire che l'uso dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco 59122 resti nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco 59122, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe indicare chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
I titolari dell'autorizzazione dovrebbero presentare relazioni annuali congiunte sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione7.
È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel registro UE degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario, il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di appello,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) della linea 59122, di cui all'allegato, lettera b), è assegnato l'identificatore unico DAS-59122-7.
Art. 2 Rinnovo dell'autorizzazione
In conformità delle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:
a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco 59122;
b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco 59122;
c) il granturco 59122, in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso diverso da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco 59122, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco 59122 si applica il metodo indicato nell'allegato, lettera d).
Art. 5 Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
1. I titolari dell'autorizzazione provvedono affinché il piano di monitoraggio degli effetti ambientali sia avviato e attuato, come disposto nell'allegato, lettera h).
2. I titolari dell'autorizzazione presentano alla Commissione relazioni annuali congiunte sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità della decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Registro comunitario
Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 7 Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Corteva Agriscience LLC, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV.
Art. 8 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 9 Destinatario
Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione