Decisione di esecuzione (UE) 2018/1112 della Commissione del 3 agosto 2018 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato GA21 (MON-ØØØ21-9) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5020] (I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
La decisione 2008/280/CE della Commissione2 ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o ottenuti da granturco geneticamente modificato GA21 (di seguito «granturco GA21»). Il campo di applicazione di tale autorizzazione riguardava anche prodotti diversi dagli alimenti e dai mangimi contenenti o costituiti da granturco GA21 per gli stessi usi di qualsiasi altro tipo di granturco, ad eccezione della coltivazione.
Il 6 ottobre 2016 Syngenta France SAS ha presentato alla Commissione, per conto di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Il 24 ottobre 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. In base ai dati forniti, l'EFSA ha concluso3 che nella domanda di rinnovo non vi erano prove di nuovi pericoli, esposizioni modificate o incertezze scientifiche che potessero modificare le conclusioni della valutazione del rischio originaria4 sul granturco GA21.
Nel suo parere l'EFSA ha preso in considerazione tutte le domande e le preoccupazioni specifiche degli Stati membri espresse nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
L'EFSA è inoltre pervenuta alla conclusione che il piano di monitoraggio ambientale presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, era conforme agli usi cui i prodotti sono destinati.
Con lettera del 27 febbraio 2018, Syngenta France SAS ha chiesto il trasferimento dei propri diritti e obblighi in quanto titolare dell'autorizzazione di cui alla decisione n. 2008/280/CE a Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio. Con lettera del 27 febbraio 2018, Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, ha confermato il suo accordo in merito al trasferimento e ha indicato di agire quale rappresentante nell'Unione di Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.
Tenuto conto di tali considerazioni, è opportuno rinnovare l'autorizzazione all'immissione in commercio degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21 e dei prodotti costituiti da o contenenti tale granturco per altri usi diversi dagli alimenti o dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
La decisione 2008/280/CE della Commissione ha assegnato al granturco GA21 un identificatore unico in conformità al regolamento (CE) n. 65/20045. Tale identificatore unico dovrebbe continuare a essere utilizzato.
In base al parere dell'EFSA, per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo dei prodotti contenenti o costituiti da granturco GA21 resti nei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, l'etichettatura di tali prodotti, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe riportare una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio ambientale. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione7.
È opportuno iscrivere tutte le informazioni pertinenti relative all'autorizzazione dei prodotti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003.
La presente decisione va notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) GA21 di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione è assegnato l'identificatore unico MON-ØØØ21-9.
Art. 2 Rinnovo dell'autorizzazione
In conformità alle condizioni stabilite nella presente decisione è rinnovata l'autorizzazione all'immissione in commercio dei seguenti prodotti:
a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21;
b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco GA21;
c) il granturco GA21 in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per qualsiasi altro uso diverso da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Art. 3 Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da granturco GA21, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.
Art. 4 Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco GA21 si applica il metodo indicato nell'allegato, lettera d).
Art. 5 Monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui all'allegato, lettera h), sia avviato e attuato.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.
Art. 6 Registro comunitario
Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Art. 7 Titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione è Syngenta Crop Protection AG, Svizzera, rappresentato da Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.
Art. 8 Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.
Art. 9 Destinatario
Destinatario della presente decisione è Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione