diritto.io

Decisione (PESC) 2018/1125 del Consiglio del 10 agosto 2018 che modifica la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan1.

Il 13 luglio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2428 (2018) che impone segnatamente un embargo sulle armi e aggiunge due persone all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/740,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2015/740 è così modificata:

  1. 1) all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È inoltre vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari o in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo nel Sud Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati; c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alla lettera a) o b).»;

  2. 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 L'articolo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di: a) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza, destinati esclusivamente al sostegno o all'uso da parte del personale delle Nazioni Unite, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA); b) equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e relativa assistenza o formazione tecnica, previa notifica al comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) («comitato»); c) abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sud Sudan da personale delle Nazioni Unite, operatori dei media e operatori umanitari e dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale; d) armi e materiale connesso temporaneamente esportati nel Sud Sudan dalle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare la protezione e l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare nel Sud Sudan, previa notifica al comitato; e) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, destinati alla task force regionale dell'Unione africana o in suo appoggio, unicamente per le operazioni regionali volte a contrastare l'Esercito di resistenza del Signore, previa notifica al comitato; f) armi e materiale connesso, nonché formazione e assistenza tecnica, unicamente a sostegno dell'attuazione dei termini dell'accordo di pace, previa approvazione da parte del comitato; g) altre vendite o forniture di armi e di materiale connesso o fornitura di assistenza o di personale, previa approvazione da parte del comitato.»;

  3. 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti nel Sud Sudan, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell'articolo 1. 2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell'articolo 1.»;

  4. 4) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 9 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;»;

  5. 5) all'articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato a norma dei punti 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del punto 14 dell'UNSCR 2428 (2018), il cui elenco figura nell'allegato I della presente decisione;».

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel