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Decisione (UE) 2018/1505 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2018 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500000000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.

L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.

Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell’estate e autunno 2017.

Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di contributo del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.

Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 2258225 EUR alla Bulgaria, 2535796 EUR alla Grecia, 16918941 EUR alla Lituania e 12279244 EUR alla Polonia, in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 12 settembre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. TAJANI Per il Consiglio Il presidente K. EDTSTADLER