Decisione di esecuzione (UE) 2018/1521 della Commissione del 10 ottobre 2018 recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna [notificata con il numero C(2018) 6507] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),
A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione2.
Con la decisione 2009/11/CE della Commissione3 sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (CE) n. 2017/1182 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.
Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
La decisione 2009/11/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:
(1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4, in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi: (a) l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er (FOM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato; (b) l'apparecchio denominato “Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato; (c) l'apparecchio denominato “Ultrafom 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato; (d) l'apparecchio denominato “Automatic vision system (VCS2000)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato; (e) l'apparecchio denominato “Fat-O-Meat'er II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato; (f) l'apparecchio denominato “AutoFOM III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato; (g) il “metodo manuale (ZP)” con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato; (h) l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato; (i) l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato; Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli: (a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; e (b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.
(2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018 Per la Commissione Phil Hogan Membro della Commissione