Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione del 20 aprile 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, lettere da a) a d), l'articolo 223, paragrafo 1, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio2. La parte II, titolo I, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme in materia di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, incluse la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi delle medesime, e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e stabilire prezzi di mercato comparabili per le carcasse e gli animali vivi nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare una serie di norme mediante tale tipo di atti. Le nuove norme dovrebbero sostituire le modalità di applicazione stabilite nei regolamenti (CE) n. 315/20023, (CE) n. 1249/20084 e (UE) n. 807/20135.
L'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di cui all'allegato IV, parte A, dello stesso si applichino ai bovini di età non inferiore agli otto mesi. Per garantire un'uniformità di applicazione è opportuno autorizzare gli Stati membri a rendere obbligatoria l'applicazione della tabella unionale per le carcasse di bovini a partire da una determinata età, fissata in base al sistema di identificazione e registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Tale sistema di identificazione e di registrazione dovrebbe essere utilizzato anche ai fini della suddivisione delle carcasse nelle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Al fine di ridurre l'onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere agli stabilimenti di piccole dimensioni deroghe all'obbligo generale di classificare le carcasse. Sulla base dell'esperienza acquisita mediante l'applicazione della tabella unionale di classificazione è opportuno prevedere questo tipo di deroghe per i macelli che abbattono, come media settimanale annua, meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi o meno di 500 suini. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire limiti inferiori a seconda della situazione nazionale, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi comunicati.
Poiché alcuni macelli ingrassano, nei propri stabilimenti, sia bovini di età non inferiore agli otto mesi che suini, non vi è un prezzo di mercato da rilevare per le carcasse di tali animali. In questi casi, pertanto, non occorre applicare le tabelle unionali obbligatorie di classificazione. È quindi opportuno consentire agli Stati membri in cui esiste tale prassi di derogare alle norme in materia di classificazione obbligatoria per quanto riguarda le suddette carcasse. Tale deroga dovrebbe essere consentita anche per le carcasse di suini di razze autoctone aventi una particolare composizione corporea anatomica o che richiedano particolari modalità di commercializzazione tali da rendere impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.
Per quanto concerne gli ovini, al fine di tener conto delle specificità degli stabilimenti e della stagionalità della macellazione è opportuno consentire agli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di tali animali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1308/2013 di esentare dalla classificazione alcuni macelli sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
Per garantire, a livello di Unione, una classificazione uniforme delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini occorre precisare meglio le definizioni delle classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di peso della carcassa e di colore della carne di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013. Per le carcasse di agnelli di peso inferiore ai 13 kg possono essere tuttavia utilizzati altri criteri.
L'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 prevede una classe di conformazione S per le carcasse di bovini con sviluppo muscolare con doppia groppa. Poiché questa classe di conformazione eccezionale è commercializzata solo in determinati Stati membri è opportuno prevedere per gli Stati membri la possibilità di non utilizzare la classe di conformazione S.
Tenuto conto del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino, la maggior parte di queste è classificata utilizzando unicamente due classi. È pertanto necessario autorizzare gli Stati membri a suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, così da assicurarne la differenziazione.
Tenuto conto delle esigenze di mercato relative alla determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, dovrebbero inoltre essere autorizzati criteri di valutazione complementari a quelli relativi al peso e al tenore stimato di carne magra.
Al fine di garantire prezzi di mercato comparabili, l'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede un tipo di presentazione standard della carcassa. Per tener conto di alcune esigenze del mercato in materia di presentazione della carcassa occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare una presentazione diversa da quella di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante l'applicazione di coefficienti correttori, ai fini della definizione dei prezzi di mercato.
Per tener conto delle prassi consistenti nell'asportazione del grasso esterno tradizionalmente seguite da alcuni Stati membri è opportuno consentire a questi ultimi di continuare ad avvalersene purché si soddisfino determinate condizioni.
Al fine di garantire la corretta applicazione delle tabelle unionali di classificazione e migliorare la trasparenza del mercato è opportuno specificare le condizioni e i metodi pratici di classificazione, pesatura e marchiatura delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, nonché di suini e ovini.
In caso di guasto tecnico al metodo di classificazione automatizzata si dovrebbero prevedere alcune deroghe, in particolare per quanto riguarda il termine stabilito per la classificazione e la pesatura delle carcasse.
La marchiatura delle carcasse dovrebbe essere effettuata al momento della classificazione. Gli Stati membri possono decidere di non bollare le carcasse nel caso in cui la procedura di registrazione ufficiale preveda un collegamento tra le carcasse e i risultati della classificazione, in particolare quando le carcasse vengono porzionate in tagli subito dopo la classificazione, il che ne rende superflua la marchiatura.
Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità della classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi, suini e ovini, la classificazione dovrebbe essere eseguita da addetti qualificati dotati di licenza o autorizzazione apposita, oppure utilizzando un metodo di classificazione autorizzato.
Al fine di autorizzare metodi di classificazione che permettano una valutazione diretta della conformazione e dello stato di ingrassamento delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, nonché della percentuale di carne magra delle carcasse di suini, è possibile introdurre sistemi di classificazione basati su metodi statisticamente comprovati. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata al rispetto di condizioni e requisiti specifici.
Si dovrebbe prevedere la possibilità di modificare, successivamente al rilascio di una licenza, le specifiche tecniche dei metodi di classificazione automatizzata delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini, in modo da migliorarne la precisione.
Il valore di una carcassa di suino è determinato, in particolare, dalla sua percentuale di carne magra rispetto al peso. La percentuale di carne magra è calcolata mediante un metodo di classificazione che dovrebbe consistere in una tecnica manuale, automatizzata o semiautomatizzata e in una formula matematica. La formula matematica dovrebbe basarsi sulla misurazione di determinate parti anatomiche della carcassa mediante metodi autorizzati e statisticamente comprovati. Per far sì che l'applicazione dei metodi statisticamente comprovati risulti oggettiva è necessario informare gli esperti degli Stati membri tramite i protocolli concernenti il test di autorizzazione e consultare tali esperti in merito ai risultati del test. Poiché possono essere utilizzati metodi diversi per determinare la percentuale di carne magra di una carcassa di suino è necessario fare in modo che la scelta del metodo non incida sulla stima di tale percentuale.
Al fine di monitorare i prezzi di mercato comparabili delle carcasse e degli animali vivi è necessario prevedere che la rilevazione dei prezzi faccia riferimento a una fase di commercializzazione chiaramente definita. Occorre determinare a quali tipi di animali si riferisce la comunicazione dei prezzi.
I prezzi di mercato dei diversi tipi di animali dovrebbero essere comunicati alla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184 della Commissione7 e dovrebbero fungere da base per la determinazione dei prezzi medi ponderati a livello di Unione.
Se, ai fini del presente regolamento, uno Stato membro ha definito delle regioni, i prezzi regionali stabiliti dovrebbero essere presi in considerazione in sede di calcolo del prezzo nazionale. Nel caso in cui vengano effettuati eventuali pagamenti supplementari ai fornitori degli animali, gli stabilimenti o le persone fisiche tenuti a comunicare i prezzi dovrebbero avere l'obbligo di informare l'autorità competente in merito a tali pagamenti al fine di correggere il prezzo medio nazionale.
Per garantire il monitoraggio del mercato e confrontare l'evoluzione dei prezzi con alcuni prezzi di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 occorre calcolare i prezzi medi dell'Unione per talune carcasse e per taluni animali vivi sulla base di determinate informazioni trasmesse annualmente dagli Stati membri.
Per attuare un monitoraggio sulla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e suini e ai fini del calcolo dei coefficienti di ponderazione per categoria, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a trasmettere periodicamente alla Commissione determinate informazioni a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione8, ad eccezione delle notifiche necessarie per l'organizzazione delle ispezioni in loco o che servono da base per disporre di un quadro completo del mercato delle carni.
A fini di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 315/2002, (CE) n. 1249/2008 e (UE) n. 807/2013.
Tenuto conto della necessità di consentire agli Stati membri di adeguarsi al nuovo quadro giuridico è opportuno che il presente regolamento si applichi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Tabelle unionali di classificazione delle carcasse
Art. 1 Identificazione dell'età e delle categorie di bovini
L'età dei bovini ai fini della determinazione delle categorie di cui all'allegato IV, parte A, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è verificata in base alle informazioni disponibili nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Art. 2 Deroghe alla classificazione obbligatoria delle carcasse
1.
Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono:
a) meno di 150 bovini di età non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua;
b) meno di 500 suini come media settimanale annua.
Gli Stati membri possono stabilire un limite inferiore, in particolare per garantire la rappresentatività della rilevazione dei prezzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1184.
2. Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini non sono obbligatorie:
a) per le carcasse di bovini e suini di proprietà del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali;
b) per le carcasse di suini di razze autoctone chiaramente definite o che richiedano particolari modalità di commercializzazione, se la loro composizione corporea anatomica rende impossibile una classificazione omogenea e standardizzata delle carcasse.
3. Gli Stati membri che applicano la classificazione delle carcasse di ovini ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono decidere, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di ovini non sono obbligatorie per determinati macelli.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la loro decisione di applicare una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 3 Disposizioni complementari relative alle classi di conformazione, allo stato di ingrassamento e al peso della carcassa di bovini e ovini
1. Gli allegati I e II del presente regolamento stabiliscono disposizioni complementari relative alle definizioni delle classi di conformazione e allo stato di ingrassamento per le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi e di ovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, e parte C, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. L'allegato III del presente regolamento stabilisce disposizioni complementari relative alla classificazione degli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore ai 13 kg.
Art. 4 Classe di conformazione S
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la classe di conformazione S per le carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del loro patrimonio bovino.
Art. 5 Classificazione delle carcasse di suino
Gli Stati membri possono suddividere ulteriormente in sottoclassi le classi di carcasse di suino di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ai fini della determinazione del valore commerciale delle carcasse di suino, gli Stati membri possono autorizzare ulteriori criteri di valutazione, oltre a quelli relativi al peso e alla percentuale stimata di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Art. 6 Disposizioni complementari relative alla presentazione delle carcasse ai fini della determinazione di prezzi di mercato comparabili
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, punto IV, parte B, punto III, e parte C, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nessun tessuto adiposo, muscolare o altro può essere asportato dalla carcassa prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura, ad eccezione dei casi in cui vengono applicate prescrizioni veterinarie.
2. Le carcasse di bovini di età inferiore agli otto mesi sono presentate conformemente all'allegato IV, parte A, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e senza:
a) lombatello sottile;
b) lombatello.
3. Le carcasse di bovini di età non inferiore agli otto mesi sono presentate senza:
a) rognoni;
b) grasso di rognoni;
c) grasso di bacino;
d) lombatello sottile;
e) lombatello;
f) coda;
g) midollo spinale;
h) grasso scrotale;
i) corona della fesa (controgirello);
j) vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa).
4. Ai fini dell'applicazione dell'allegato IV, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono autorizzare l'asportazione del grasso esterno prima della pesatura, della classificazione e della marchiatura della carcassa, purché ciò consenta una valutazione più oggettiva della conformazione e non incida sullo stato di ingrassamento. Gli Stati membri provvedono affinché tale prassi sia disciplinata dalla legislazione nazionale e comporti esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno:
a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;
b) a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale;
c) a livello della fesa.
Art. 7 Classificazione e pesatura
1. La classificazione di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, parte B, punto II, e parte C, punti II e III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è effettuata nel macello al momento della determinazione del peso della carcassa a caldo.
2. La Commissione può autorizzare la classificazione prima della pesatura ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento se richiesto da taluni metodi di classificazione utilizzati nel territorio di uno Stato membro.
3. Le carcasse sono pesate il più rapidamente possibile, dopo la macellazione, e comunque non oltre:
a) 60 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i bovini e gli ovini;
b) 45 minuti dopo la giugulazione dell'animale, per quanto riguarda i suini.
4. Nel caso dei suini, se in un determinato macello risulta di norma impossibile rispettare il periodo di 45 minuti tra la giugulazione e la pesatura delle carcasse, l'autorità competente dello Stato membro interessato può consentire che la detrazione del 2 % di cui all'articolo 14, paragrafo 3:
a) sia ridotta di 0,1 punti percentuali per ogni ulteriore quarto d'ora o frazione di ora trascorsi, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione supera i 45 minuti;
b) possa essere aumentata di determinati punti percentuali stabiliti dallo Stato membro interessato, se il periodo che intercorre tra la pesatura e la giugulazione è inferiore ai 45 minuti. In tal caso la detrazione è giustificata sulla base di dati scientifici.
5. Qualora i metodi automatizzati di cui all'articolo 10 non consentano di classificare le carcasse di bovini o di ovini, la classificazione di tali carcasse ha luogo il giorno della macellazione o, se il periodo richiesto tra la giugulazione e la pesatura scade il giorno dopo la macellazione, è effettuata il più rapidamente possibile in quello stesso giorno.
Art. 8 Marchiatura delle carcasse
1. La marchiatura delle carcasse è effettuata al momento della classificazione.
2. La marchiatura è effettuata per mezzo di un timbro o di un'etichetta che indichino almeno:
a) per i bovini e gli ovini, la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento di cui all'allegato IV, parte A, punti II e III, e parte C, punti II e III, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) per i suini, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore stimato di carne magra di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3.
Il marchio è apposto sulla superficie di almeno:
a) ogni quarto di carcassa, per i bovini;
b) ogni carcassa o mezzena, per gli ovini;
c) ogni mezzena, per i suini.
Il marchio è apposto sulla superficie esterna della carcassa. L'etichetta può essere apposta sulla superficie esterna o interna della carcassa.
4. Il marchio è chiaramente leggibile ed è stampigliato utilizzando un inchiostro indelebile, non tossico e termoresistente.
5. L'etichetta è chiaramente leggibile, inviolabile e saldamente attaccata alla carcassa.
6. Gli Stati membri possono stabilire che le carcasse non siano bollate nei casi seguenti:
a) quando si procede a una registrazione ufficiale in cui, per ogni carcassa, figurino almeno:
i) l'identificazione individuale della stessa con qualsiasi mezzo inalterabile,
ii) il suo peso a caldo e
iii) il risultato della classificazione;
b) quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e annesso al macello.
7. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni nazionali concernenti requisiti supplementari in materia di marchiatura.
Art. 9 Metodi di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini
Gli Stati membri provvedono affinché la classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini sia effettuata:
a) da addetti qualificati che abbiano ottenuto una licenza per la classificazione a vista delle carcasse. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica; o
b) mediante metodi di classificazione autorizzati che possono prevedere l'uso di tecniche automatizzate, semiautomatizzate o manuali, come stabilito dagli articoli 10 e 11. Gli Stati membri provvedono affinché le tecniche di classificazione siano applicate da personale qualificato.
Art. 10 Autorizzazione riguardante i metodi automatizzati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini
1. Gli Stati membri possono rilasciare una licenza che autorizza l'uso di metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, consistenti in una tecnica automatizzata (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) da applicare sul loro territorio o parte di esso.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato IV, parte A.
3. Almeno due mesi prima dell'inizio del test di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui all'allegato IV, parte B, alla Commissione affinché essa possa partecipare al test.
4. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IV, parte C.
5. Qualora sia concessa una licenza che, per bovini e ovini, autorizza metodi di classificazione automatizzata in base a un test di autorizzazione per il quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non devono generare differenze nei risultati della classificazione.
6. Gli Stati membri possono autorizzare metodi di classificazione automatizzata, per bovini e ovini, senza organizzare alcun test apposito, a condizione che gli stessi metodi siano già stati autorizzati in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio di bovini o di ovini presente negli Stati membri interessati.
7.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di un metodo autorizzato di classificazione automatizzata per bovini od ovini sono approvate dalle autorità competenti, purché si dimostri che esse garantiscono un livello di precisione tale da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti per un test di autorizzazione.
Gli Stati membri informano la Commissione di ogni modifica da essi approvata in tal senso.
Art. 11 Autorizzazione riguardante i metodi di classificazione delle carcasse di suini
1. Un metodo di classificazione ai sensi dell'allegato IV, parte B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in una tecnica di classificazione automatizzata, semiautomatizzata o manuale (mediante apparecchiatura apposita) e in un'equazione (formula matematica) utilizzati per la stima della percentuale di carne magra di una carcassa di suino.
2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per l'attuazione di un apposito test previsti dall'allegato V, parte A, del presente regolamento.
3.
Tramite il protocollo descritto nell'allegato V, parte B, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i metodi di classificazione che chiedono di poter applicare nel loro territorio per quanto concerne i suini.
Il protocollo consta di due parti e include i dati di cui all'allegato V, parte B, del presente regolamento.
La prima parte del protocollo è presentata alla Commissione prima dell'inizio del test di autorizzazione. Entro due mesi dalla conclusione del test gli Stati membri trasmettono alla Commissione la seconda parte del protocollo.
4. Dopo averlo ricevuto, la Commissione mette il protocollo a disposizione degli altri Stati membri. Questi ultimi possono presentare osservazioni di carattere tecnico entro tre settimane dal ricevimento del protocollo. Lo Stato membro che ha presentato il protocollo può modificarlo e presentarne uno nuovo entro otto settimane dalla trasmissione del primo.
5. L'applicazione dei metodi di classificazione deve corrispondere nei minimi particolari alla descrizione figurante nella decisione della Commissione che li autorizza.
6. La Commissione può autorizzare un metodo di classificazione senza organizzare alcun test apposito, a condizione che lo stesso metodo sia già stato autorizzato in un altro Stato membro sulla base di un apposito test, laddove il campione delle carcasse sia sufficientemente rappresentativo del patrimonio suinicolo presente negli Stati membri interessati.