Decisione di esecuzione (UE) 2018/1547 della Commissione del 15 ottobre 2018 che stabilisce le specifiche per il collegamento dei punti di accesso centrale al sistema di ingressi/uscite (EES) e una soluzione tecnica per agevolare la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l'articolo 36, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.
Gli obiettivi dell'EES sono il miglioramento della gestione delle frontiere esterne, la prevenzione dell'immigrazione irregolare e la facilitazione della gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
Il regolamento (UE) 2017/2226 stabilisce le condizioni di accesso ai dati dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Tanto gli Stati membri che Europol dovrebbero presentare le richieste di accesso ai dati dell'EES attraverso i cosiddetti punti di accesso centrale, organismi o entità a cui è conferito, in conformità del diritto nazionale, l'incarico di esercitare l'autorità pubblica e che dovrebbero essere in grado di verificare efficacemente, per ciascun caso, se le condizioni per la richiesta di accesso all'EES sono soddisfatte. I punti di accesso centrale dovrebbero trattare le richieste di accesso ai dati dell'EES a fini di prevenzione, accertamento o indagine e trasmettere alle unità operative che ne hanno fatta richiesta i dati dell'EES consultati. Al fine di consentire le operazioni di trattamento dei dati, è opportuno che ciascun Stato membro provveda alla connessione dei rispettivi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale. Anche Europol dovrebbe provvedere alla connessione del suo punto di accesso centrale all'EES, ed esserne responsabile.
Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2, dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES.
Il regolamento (UE) 2017/2226 prevede che, prima dello sviluppo dell'EES, la Commissione adotti le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica dell'EES. A tale riguardo, l'articolo 36, lettera l), del regolamento (UE) 2017/2226 si riferisce specificatamente all'adozione di misure per quanto riguarda le specifiche relative alla connessione dei punti di accesso centrale all'EES e ad una soluzione tecnica che agevoli la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto.
Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche del sistema, e sviluppare l'EES.
In tale contesto, è pertanto necessario adottare misure che stabiliscano le specifiche relative alle soluzioni tecniche da impiegare per collegare i punti di accesso centrale degli Stati membri all'interfaccia uniforme nazionale e per collegare il punto di accesso centrale di Europol all'EES. È inoltre opportuno adottare le specifiche relative ad una soluzione tecnica che agevoli la raccolta da parte degli Stati membri dei dati necessari per l'elaborazione di statistiche sull'accesso ai dati dell'EES a fini di contrasto.
La soluzione tecnica prescelta per attuare l'EES dovrebbe tenere in considerazione l'esigenza di disporre di una migliore integrazione degli attuali e dei futuri sistemi di gestione delle frontiere dell'Unione e dell'esigenza di garantire l'interoperabilità di tali sistemi. Tali soluzioni tecniche dovrebbero essere scalabili e suscettibili di evoluzioni ulteriori per essere in grado, se necessario, di integrare funzionalità supplementari, di gestire un maggior numero di operazioni e di conservare maggiori quantità di dati.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di recepire il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto nazionale. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis5 di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.
Per quanto riguarda Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 23 aprile 2018.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Connessione dei punti centrali di accesso di ciascuno Stato membro
Ai fini degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2017/2226, i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 hanno accesso all'EES per trattare le richieste delle unità operative in seno alle autorità designate.
Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/2226, ogni Stato membro provvede alla connessione del suo punto o dei suoi punti di accesso centrale all'interfaccia uniforme nazionale in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
Art. 2 Connessione del punto centrale di accesso di Europol
Ai fini dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2017/2226, il punto di accesso centrale di Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 ha accesso all'EES per il trattamento delle richieste dell'autorità designata da Europol di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.
A norma dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2226, Europol provvede alla connessione del suo punto di accesso centrale a un'apposita interfaccia uniforme in conformità delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/2226.
Art. 3 Raccolta di dati ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226
Per agevolare la raccolta dei dati necessari per elaborare le statistiche che gli Stati membri ed Europol devono predisporre a norma dell'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226, eu-LISA mette a disposizione del punto o dei i punti di accesso centrale di cui all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, di tale regolamento una soluzione tecnica. L'utilizzo di tale soluzione è facoltativo. In caso di utilizzo, gli Stati membri e Europol sono responsabili della diffusione a livello nazionale e della gestione tecnica e operativa di tale soluzione. Tale soluzione deve consentire la raccolta dei seguenti dati statistici per ogni richiesta di accesso all'EES:
a) l'autorità designata, il punto centrale di accesso e l'unità operativa che avvia la richiesta di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226;
b) un indicatore (flag) che informa se la richiesta ha permesso di ottenere una corrispondenza positiva;
c) un indicatore che segnala se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita;
d) un indicatore che informa se la consultazione è stata effettuata nel quadro della procedura d'urgenza di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2226 e un indicatore che informa se la verifica ex post condotta dal punto di accesso centrale non ha confermato la sussistenza dell'urgenza;
e) il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave definiti ai punti (24) e (25) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226 all'origine della consultazione;
f) i motivi addotti per avvalorare il sospetto che l'interessato fosse soggetto al regolamento (UE) 2017/2226 utilizzando una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione «altro» che dia accesso ad un campo a testo libero;
g) i motivi addotti per giustificare il mancato avvio della ricerca nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226, utilizzando una tabella di codici che preveda la possibilità di selezionare un'opzione «altro» che dia accesso ad un campo a testo libero.
Queste informazioni sono conservate a livello locale dal punto o dai punti di accesso centrale per consentire l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 2017/2226.
I dati inseriti nella soluzione tecnica sono utilizzati da ciascuno Stato membro o da Europol per elaborare le statistiche di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226.
Art. 4 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker