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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1548 della Commissione del 15 ottobre 2018 che stabilisce misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate come soggiornanti fuoritermine nel sistema di ingressi/uscite e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l'articolo 36, lettera k),

Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

Il regolamento (UE) 2017/2226 specifica gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Definisce altresì le responsabilità dell'EES.

Ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi d'informazione su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2 dovrebbe essere responsabile dello sviluppo e della gestione operativa dell'EES.

Il regolamento (UE) 2017/2226 prevede che, prima dello sviluppo dell'EES, la Commissione adotti le misure necessarie per il suo sviluppo e la sua realizzazione tecnica. A tale riguardo, l'articolo 36, lettera k), del regolamento (UE) 2017/2226 fa riferimento nello specifico all'adozione di misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine nell'EES e alla procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri.

Sulla base di tali misure, l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.

In tale quadro è pertanto necessario adottare misure per la creazione dell'elenco delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine dall'EES e della procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri.

L'accesso all'elenco dei soggiornanti fuoritermine dovrebbe essere limitato alle autorità competenti che, conformemente alla legislazione nazionale, sono responsabili di: verificare all'interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri; esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni; provvedere al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi all'EES conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 23 aprile 2018.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Contenuto e generazione dell'elenco

L'EES genera automaticamente un elenco di tutti i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri. L'elenco è aggiornato costantemente e automaticamente in modo da rispecchiare con precisione ogni modifica o cancellazione dei dati dell'EES di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b), d) e f), all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2226.

Per ciascun cittadino di paese terzo identificato come soggiornante fuoritermine dall'EES, l'elenco contiene i seguenti dati:

  1. a) cognome; nome/i; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;

  2. b) il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;

  3. c) la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;

  4. d) il numero di riferimento individuale generato dall'EES al momento della creazione del fascicolo individuale del cittadino di paese terzo;

  5. e) per l'ultimo ingresso del cittadino di paese terzo:

    la data e l'ora dell'ingresso,

    il valico di frontiera all'entrata e l'autorità che ha autorizzato l'ingresso;

  6. f) il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto:

  7. g) la data alla quale il cittadino di paese terzo è stato iscritto nell'elenco.

Se un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco esce dal territorio degli Stati membri, i suoi dati sono automaticamente e immediatamente cancellati dall'elenco.

Se uno Stato membro rettifica o completa i dati dell'EES relativi a un cittadino di paese terzo incluso nell'elenco, limita il trattamento di tali dati o li cancella, i dati corrispondenti che figurano nell'elenco sono modificati di conseguenza o, se del caso, cancellati dall'elenco dall'EES senza indugio e mediante un processo automatizzato.

I meccanismi per la generazione automatica dell'elenco rispettano il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione, che sarà ulteriormente sviluppato nell'ambito delle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. L'elenco è generato a livello di sistema centrale dell'EES.

Art. 2 Procedura per mettere l'elenco a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri

Le autorità nazionali competenti designate come autorità competenti per l'immigrazione quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226 sono responsabili per l'accesso all'elenco delle persone identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine.

L'EES mette a disposizione delle autorità competenti per l'immigrazione designate, sotto forma di relazione, l'elenco permanentemente aggiornato delle persone identificate dall'EES come soggiornanti fuoritermine. Tale relazione deve essere conservata in modo sicuro nell'interfaccia uniforme nazionale.

L'EES controlla, a livello dell'interfaccia nazionale uniforme, l'accesso alla relazione, in modo da garantire che soltanto le autorità competenti per l'immigrazione designate possano avere accesso alla relazione e consultarla.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito della relazione sono registrate conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 3 Formato della relazione

Il contenuto della relazione è presentato in un formato strutturato e di facile utilizzo che consente le ricerche e la trasmissione attraverso l'infrastruttura di comunicazione conformemente alle specifiche tecniche di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 4 Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker