Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1657 del Consiglio del 6 novembre 2018 che attua la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC1, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
Il 3 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Comitato dell'UNSC») ha designato quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
Il 28 dicembre 2017 il comitato dell'UNSC ha designato altre quattro navi per un divieto di ingresso portuale.
Il 30 marzo 2018 il comitato dell'UNSC ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.
Tali navi figurano nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849.
Il comitato dell'UNSC ha pubblicato nell'elenco delle navi designate altre informazioni aggiuntive relative ad alcune di tali navi.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. Löger