Decisione (UE) 2018/1715 del Consiglio del 12 novembre 2018 relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2020, l'importo annuo per il 2019, la prima quota per il 2019 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2021 e 2022
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo2, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/323, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2018 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2020; b) l'importo annuo del contributo per il 2019; c) l'importo della prima quota del contributo per il 2019; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2021 e 2022.
Conformemente all'articolo 52 del regolamento (UE) 2015/323, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/323, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.
La decisione (UE) 2017/2171 del Consiglio3 ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 a 4600000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2020 è fissato a 4900000000 EUR così ripartiti: 4600000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.
Art. 2
L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4700000000 EUR così ripartiti: 4400000000 EUR per la Commissione e 300000000 EUR per la BEI.
Art. 3
I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2019 sono riportati nella tabella di cui all'allegato.
Art. 4
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2021 è fissata a 4000000000 EUR per la Commissione e a 300000000 EUR per la BEI; la previsione per il 2022 è fissata a 3500000000 EUR per la Commissione e a 400000000 EUR per la BEI.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2018 Per il Consiglio Il presidente G. Blümel