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Decisione (UE) 2018/1859 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Lettonia

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria2, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.

Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500000000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio3.

Il 14 novembre 2017 la Lettonia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un lungo periodo di forti piogge nel corso dell'estate e dell'autunno 2017 che hanno causato la saturazione del suolo e susseguenti inondazioni.

La domanda della Lettonia è conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Lettonia.

Con decisione (UE) 2018/508 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Fondo è stato mobilitato per fornire l'importo di 50000000 EUR, in stanziamenti di impegno e di pagamento, per il versamento di anticipi per l'esercizio finanziario 2018. Tali stanziamenti sono stati utilizzati solo in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della presente mobilitazione mediante la riassegnazione degli stanziamenti mobilitati per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per fornire alla Lettonia l'importo di 17730519 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

L'importo della mobilitazione di cui al primo comma è finanziato dagli stanziamenti mobilitati per il versamento degli anticipi disponibili a titolo del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018. Gli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi sono ridotti di conseguenza.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 14 novembre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio La presidente K. Edtstadler