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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1790 della Commissione del 16 novembre 2018 che abroga la decisione 2002/623/CE recante note orientative per la valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2018) 7513] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio1, in particolare l'allegato II, primo paragrafo,

La decisione 2002/623/CE della Commissione2 contiene note orientative sugli obiettivi, sugli elementi, sui principi generali e sulla metodologia per la valutazione del rischio ambientale di cui all'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

In documenti orientativi più recenti e dettagliati sulla valutazione del rischio ambientale degli organismi geneticamente modificati («OGM»), adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e dall'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia»), sono state fornite ampie spiegazioni supplementari sull'attuazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE. Dopo l'adozione di tali documenti orientativi più dettagliati, la decisione 2002/623/CE ha perso progressivamente il suo valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2018/350 della Commissione3, che ha modificato la direttiva 2001/18/CE, ne ha aggiornato l'allegato II integrando e consolidando gli orientamenti più rigorosi dell'Autorità sulla valutazione del rischio ambientale delle piante geneticamente modificate, adottati nell'ottobre 20104, pur tenendo conto del fatto che l'allegato II si applica a tutti gli OGM e non solo alle piante geneticamente modificate. La decisione 2002/623/CE è servita da base per l'elaborazione degli orientamenti dell'Autorità. Di conseguenza le disposizioni dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE sono ora più dettagliate e le note orientative contenute nella decisione 2002/623 non sono più necessarie.

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2002/623/CE.

La decisione 2002/623/CE dovrebbe inoltre essere abrogata a fini di semplificazione per ridurre il numero di documenti orientativi che devono essere presi in considerazione dagli operatori e dalle autorità competenti quando effettuano una valutazione del rischio ambientale a norma dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2002/623/CE è abrogata.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione