diritto.io

Decisione (UE) 2018/1926 del Consiglio del 19 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)1 è entrato in vigore il 5 gennaio 1976.

Nel quadro dell'AETR, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha istituito un gruppo di esperti. Tale gruppo è un organismo abilitato a elaborare e a presentare proposte di modifica dell'AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.

Il gruppo di esperti sull'AETR sta attualmente discutendo una serie di modifiche dell'AETR, sulla base della proposta dell'UE a seguito dell'adozione della decisione (UE) 2016/1877 del Consiglio2. Un'ulteriore modifica dell'AETR appare necessaria al fine di garantire che le parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE possano partecipare allo scambio di dati sulle carte del conducente sulla base di norme di sicurezza e di protezione dei dati armonizzate.

Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlemento europeo e del Consiglio3 impone agli Stati membri di adottare disposizioni per l'interconnessione dei rispettivi registri elettronici nazionali sulle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggistica TACHOnet o, qualora utilizzino un sistema compatibile, di assicurare che lo scambio di dati elettronici con tutti gli altri Stati membri sia possibile mediante il sistema di messaggistica TACHOnet. TACHOnet è una piattaforma per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle carte del conducente, finalizzato ad assicurare che i conducenti non siano in possesso di più di una carta del conducente.

Al fine di conseguire un'armonizzazione paneuropea nel campo dello scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente, è necessario che TACHOnet sia utilizzato da tutte le parti contraenti dell'AETR come unica piattaforma.

La connessione al sistema di messaggistica TACHOnet attualmente è effettuata direttamente, tramite una connessione al sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («TESTA»), o indirettamente, tramite uno Stato membro già connesso al sistema TESTA. Poiché i servizi del sistema TESTA sono riservati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione, le parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE possono collegarsi a TACHOnet solo mediante connessione indiretta.

La Commissione ha recentemente esaminato le connessioni indirette al sistema di messaggistica TACHOnet e ha concluso che non garantiscono lo stesso livello di sicurezza del sistema TESTA. In particolare, non sussistono sufficienti garanzie riguardo all'autenticità, all'integrità e alla riservatezza delle informazioni scambiate mediante connessioni indirette. Le connessioni indirette a TACHOnet dovrebbero quindi essere sostituite con una connessione sicura.

eDelivery è una rete di nodi di connessione per le comunicazioni digitali messa a punto dalla Commissione, nella quale ogni partecipante a livello nazionale diviene un nodo, che utilizza politiche di sicurezza e protocolli di trasporto standard. eDelivery è uno strumento flessibile e può essere adattato a ogni servizio specifico.

eDelivery utilizza tecnologie di sicurezza di vasto impiego, quali l'infrastruttura a chiave pubblica (PKI), per garantire l'autenticità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate. Occorre consentire alle parti contraenti dell'AETR non appartenenti all'UE di accedere a TACHOnet mediante eDelivery.

Le parti contraenti dell'AETR dovrebbero seguire una procedura specifica per ottenere i certificati digitali e le rispettive chiavi elettroniche di accesso a TACHOnet.

La connessione a TACHOnet mediante eDelivery richiede che le parti contraenti dell'AETR siano tenute a garantire che le chiavi elettroniche e i certificati che consentono di accedere al sistema siano protetti e non possano essere usati da soggetti non autorizzati. Le parti contraenti dell'AETR dovrebbero inoltre garantire che le chiavi oggetto di certificati scaduti non siano più utilizzate.

È necessario garantire la protezione dei dati personali a disposizione delle parti tramite TACHOnet, conformemente alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, conclusa il 28 gennaio 1981.

Le autorità nazionali connesse a TACHOnet sono tenute a compiere gli interventi tecnici pertinenti al fine di garantire che TACHOnet funzioni secondo elevati livelli di efficienza. Spetta alla Commissione il compito di definire i test atti a confermare il raggiungimento di tali livelli di efficienza e di eseguirli in coordinamento con le autorità nazionali competenti.

Nella sentenza del 31 marzo 1971, causa 22/704, AETR, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti su strada costituisce una competenza esterna dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti normativi adottati dall'Unione, tra cui il regolamento (CE) n. 561/20065 e il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. Poiché l'AETR rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'accordo e le relative modifiche spetta esclusivamente all'Unione.

Le proposte presentate dalle parti contraenti, se accettate dal gruppo di esperti, potrebbero comportare una modifica dell'AETR successivamente all'avvio e alla conclusione di una procedura di revisione. Una volta che le proposte siano state accettate dal gruppo sull'AETR, come fase successiva, gli Stati membri dell'UE in quanto parti contraenti dell'AETR sono tenuti a collaborare nell'utilizzo del meccanismo di revisione dell'AETR in osservanza del dovere di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, fatta salva una decisione del Consiglio in conformità all'articolo 218, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seconda dei casi. Le proposte di modifica all'AETR diverranno effettive soltanto al termine della revisione dell'AETR.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'AETR, poiché la modifica dell'AETR vincolerà l'Unione.

Poiché l'Unione non è una parte contraente dell'AETR e il suo status non le consente di comunicare le modifiche proposte, gli Stati membri, agendo nell'interesse dell'Unione, dovrebbero comunicare al gruppo di esperti sull'AETR le modifiche proposte in uno spirito di leale cooperazione, al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione.

La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente dai suoi Stati membri che sono membri del gruppo di esperti sull'AETR e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) è a favore delle modifiche proposte dell'AETR descritte nel documento accluso alla presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono parti contraenti dell'AETR esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Modifiche formali e di minore entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza richiedere che tale posizione sia emendata.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente E. Köstinger