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Decisione (UE) 2018/1875 del Consiglio del 26 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioi tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione 2013/103/UE del Consiglio l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»)1.

Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti e applicano la convenzione COTIF.

Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione COTIF è stato istituito il comitato di esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della convenzione COTIF e agli articoli 6 e 8 bis dell'appendice F (APTU), il CTE è competente per le decisioni relative all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi (UTP) o di disposizioni che modificano le UTP sulla base dell'appendice F (APTU) e dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF.

A seguito della sua undicesima sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2018, il CTE ha deciso di adottare, mediante procedura scritta, le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle UTP GEN-B al fine di includere i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura, conformemente all'allegato della presente decisione.

L'obiettivo di tali modifiche è quello di allineare la definizione dei sottosistemi nella UTP GEN-B alla definizione dei sottosistemi dell'Unione di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio2, introducendo i passaggi a livello e altre opere di ingegneria, quali i ponti, nella definizione dei sottosistemi infrastruttura.

Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF alla pertinente normativa dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CTE, poiché le modifiche dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'UTP GEN-B in base all'appendice F (APTU) della convenzione COTIF saranno vincolanti per l'Unione, inoltre è opportuno sostenere tutti gli allineamenti delle applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) con le specifiche tecniche di interoperabilità nell'Unione (TAF TSI),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito del comitato di esperti tecnici della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, riguardante la modifica dei punti 2.1, 2.2 e 2.3 delle prescrizioni tecniche uniformi — Disposizioni generali — Sottosistemi (UTP GEN-B) e delle prescrizioni tecniche uniformi — Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) è stabilita nel testo accluso alla presente decisione.

Art. 2

Le decisioni del CTE, una volta adottate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con l'indicazione della data dell'entrata in vigore.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018. Per il Consiglio La presidente J. Bogner-Strauss