Decisione (UE) 2019/41 del Consiglio del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra1 («accordo») è entrato in vigore il 1o maggio 2002. A norma dell'articolo 89 dell'accordo, è stato istituito un consiglio di associazione incaricato di esaminare qualsiasi questione importante inerente all'accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
A norma dell'articolo 92 dell'accordo, è stato istituito un comitato di associazione incaricato dell'attuazione dell'accordo e al quale il consiglio di associazione può delegare la totalità o una parte delle proprie competenze.
A norma dell'articolo 94, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione è competente ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché in settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
A norma dell'articolo 2 della decisione 2002/357/CE, CECA2 del Consiglio e della Commissione, la posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio su proposta della Commissione.
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione UE-Giordania, poiché la decisione del comitato di associazione che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell'accordo per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania («Giordania») e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, vincolerà l'Unione.
A norma dell'articolo 39 del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2006 del consiglio di associazione UE-Giordania3, il comitato di associazione può decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
A norma del protocollo n. 3 dell'accordo, quale modificato dalla decisione n. 1/2016, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario, la Giordania ha presentato proposte per un ulteriore allentamento del regime introdotto dalla decisione n. 1/2016.
A seguito dell'esame della richiesta della Giordania, il Consiglio, a nome dell'Unione, ritiene giustificato approvare elementi di flessibilità aggiuntivi per quanto riguarda il regime delle norme di origine, in particolare per quanto riguarda l'abbandono del requisito relativo alle zone, la fissazione di una percentuale obbligatoria per la forza lavoro siriana equivalente al 15 % della forza lavoro complessiva per tutta la durata del regime per ciascun impianto di produzione e la proroga della validità del regime fino al 31 dicembre 2030.
L'allegato della decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione («decisione del comitato di associazione») dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2030.
Il conseguimento, da parte della Giordania, del suo obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60000 opportunità di impiego legali e attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione, rappresenterebbe ugualmente una tappa significativa per l'attuazione della decisione del comitato di associazione. Di conseguenza, una volta raggiunto tale obiettivo, l'Unione e la Giordania dovrebbero, tenendo anche conto della modernizzazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, ampliare l'ambito di applicazione della decisione del comitato di associazione per ricomprendervi l'intera produzione realizzata in Giordania dei prodotti contemplati da tale decisione, senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione.
Se l'obiettivo di creare, per i rifugiati siriani, almeno 60000 opportunità di impiego legali ed attive, in particolare sotto forma di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione non è raggiunto, le condizioni specifiche di cui all'allegato, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della decisione del comitato di associazione dovrebbero essere di applicazione.
L'applicazione dell'allegato della decisione del comitato di associazione dovrebbe essere accompagnata da un adeguato monitoraggio e da obblighi di relazione e può essere sospesa se le condizioni per la sua applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure di salvaguardia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a norme dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Giordania istituito dall'articolo 92 dell'accordo, in merito alla modifica del protocollo n. 3 del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, deve basarsi sulla decisione di detto comitato di associazione accluso alla presente decisione.
Art. 2
Dopo l'adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente N. Hofer