Decisione (PESC) 2018/1940 del Consiglio del 10 dicembre 2018 che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC1 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (RDC).
Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/22312 in risposta all'ostruzione del processo elettorale e alle relative violazioni dei diritti umani nella RDC. Tale decisione ha modificato la decisione 2010/788/PESC introducendovi, tra l'altro, misure restrittive autonome all'articolo 3, paragrafo 2.
Sulla base di un riesame delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 12 dicembre 2019.
Nelle conclusioni di dicembre 2017 il Consiglio ha invitato tutti gli attori congolesi, e in primo luogo tutte le autorità e le istituzioni del paese, a svolgere un ruolo costruttivo nel processo elettorale. In considerazione delle imminenti elezioni, il Consiglio ribadisce l'importanza dello svolgimento di elezioni credibili e inclusive, in linea con l'aspirazione del popolo congolese ad eleggere i propri rappresentanti. Il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce delle elezioni nella RDC e si terrà pronto ad adeguarle di conseguenza.
È opportuno modificare le motivazioni relative a otto persone inserite nell'elenco di cui all'allegato II. Si dovrebbero altresì aggiornare le informazioni concernenti tutte le persone inserite nell'elenco di cui al predetto allegato.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
All'articolo 9 della decisione 2010/788/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2019. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.».
Art. 2
L'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/788/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini