Decisione (PESC) 2018/1943 del Consiglio del 10 dicembre 2018 che modifica la decisione (PESC) 2017/2303 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/23031.
La decisione (PESC) 2017/2303 prevede un periodo di dodici mesi per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a decorrere dalla data della conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
Il 3 ottobre 2018 l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW»), che è responsabile dell'esecuzione tecnica del progetto, ha chiesto all'Unione l'autorizzazione di prorogare di dodici mesi il periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/2303. Tale proroga consentirebbe all'OPCW di proseguire l'attuazione delle attività come integrate dalla decisione relativa alla minaccia dell'uso di armi chimiche (C-SS-4/DEC.3) della conferenza degli Stati parti della convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e di conseguire gli obiettivi previsti da dette attività, compreso il potenziamento della sua capacità di far fronte alla minaccia dell'uso delle armi chimiche.
La modifica richiesta della decisione (PESC) 2017/2303 riguarda l'articolo 5, paragrafo 2, della decisione e il punto 8 dell'allegato di tale decisione, nel caso in cui le descrizioni debbano essere modificate.
Il proseguimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2303, cui fa specifico riferimento la richiesta formulata dall'OPCW il 3 ottobre 2018, potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.
La decisione (PESC) 2017/2303 dovrebbe pertanto essere modificata per consentire il proseguimento dell'attuazione delle attività ivi previste, prorogandone opportunamente la durata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2017/2303 è così modificata:
1) all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.»;
2) il punto 8 dell'allegato è sostituito dal seguente: «Durata prevista La durata prevista del progetto è di ventiquattro mesi.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini