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Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio del 12 dicembre 2017 a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 27 settembre 2013, durante la sessione EC-M-33, il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato una decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane (EC-M-33/DEC.1).

Il 27 settembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2118 (2013), che avalla l'EC-M-33/DEC.1.

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia) che sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.

Il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC1, che sostiene la fornitura di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della missione congiunta OPCW-ONU relativa all'eliminazione delle armi chimiche siriane mediante la messa a disposizione dell'OPCW di immagini satellitari e altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione (Satcen). La decisione 2013/726/PESC è scaduta il 30 settembre 2015.

Il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/22152 a sostegno dell'OPCW e del meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU istituito ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015).

Il 10 luglio 2017 il segretariato tecnico dell'OPCW ha chiesto il ripristino della fornitura di immagini satellitari prodotte dall'Unione a favore delle operazioni condotte dall'OPCW in Siria. L'OPCW ritiene che il servizio si sia dimostrato estremamente utile per il dispiegamento in Siria della missione di accertamento dei fatti (Fact-Finding Mission - FFM) dell'OPCW e di altre squadre, quali la squadra di verifica delle dichiarazioni, per quanto riguarda la sicurezza del personale e l'efficace svolgimento delle missioni.

L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'Unione del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW, in particolare in Siria, tra cui la FFM e il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU riguardo alle indagini sull'uso di armi chimiche.

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW e nell'UNSCR 2118(2013).

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'Unione sostiene le attività dell'OPCW, contribuendo ai costi connessi all'ispezione e alla verifica della distruzione delle armi chimiche siriane, come pure ai costi connessi alle attività che si aggiungono ai compiti fondamentali attribuitigli a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e EC-M-33/DEC.1 nonché delle successive correlate risoluzioni e decisioni.

2.

Il progetto sostenuto tramite la presente decisione è volto a fornire prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della FFM, compreso lo stato della rete stradale, mediante la messa a disposizione dell'OPCW delle immagini satellitari prodotte dal Satcen.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'OPCW.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1003717,00 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 48 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente S. Mikser