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Decisione delegata (UE) 2019/969 della Commissione del 22 febbraio 2019 sullo strumento che permette ai richiedenti di prestare o revocare il consenso a un ulteriore periodo di conservazione del loro fascicolo di domanda a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/22261, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, quinto comma,

Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.

Ciascun fascicolo di domanda è soppresso alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi. Dopo tale scadenza il richiedente può acconsentire a prolungare di tre anni il periodo di conservazione del fascicolo per facilitare una nuova domanda. È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può prestare il consenso e revocarlo mediante un apposito strumento.

È opportuno che lo strumento di consenso sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro una volta che è stata rilasciata l'autorizzazione ETIAS.

Lo strumento di consenso dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento di consenso e garantire un accesso in condizioni di sicurezza, anche fornendo al richiedente un codice univoco. Prima della prestazione o della revoca del consenso lo strumento di consenso dovrebbe consentire al richiedente di consultare i dati conservati e indicargli le modalità di tale prestazione o revoca.

Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di consenso comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio2, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'acquis di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2 Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di consenso

1. La connessione allo strumento di consenso è subordinata a un'autenticazione a due fattori.

2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:

  1. a) numero della domanda;

  2. b) numero del documento di viaggio.

3. Se il richiedente non indica il numero della domanda, la prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:

  1. a) numero del documento di viaggio;

  2. b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;

  3. c) data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio;

  4. d) nomi di entrambi i genitori.

4. Il numero della domanda è quello inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica ETIAS alla presentazione della domanda. Gli altri dati indicati dal richiedente a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 sono quelli indicati nel modulo di domanda.

5. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di consenso.

6. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 o al paragrafo 3 è generato automaticamente il codice univoco di cui al paragrafo 4, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.

7. Il codice univoco scade dopo breve tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza.

8. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

9. Il codice univoco è monouso.

Art. 3 Consultazione dei dati mediante lo strumento

1. Per permettere al richiedente di decidere se prestare o revocare il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda per un ulteriore periodo, lo strumento lo informa dei dati destinati ad essere conservati e di quelli che saranno invece cancellati.

2. Prima di prestare il consenso il richiedente ha:

  1. a) accesso in sola lettura al modulo di domanda e ai dati personali trasmessi;

  2. b) accesso in sola lettura alle informazioni o ai documenti aggiuntivi forniti;

  3. c) accesso in sola lettura ai dati aggiunti al fascicolo di domanda, in seguito alla decisione di rilascio dell'autorizzazione ai viaggi, di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e da c) a d), del regolamento (UE) 2018/1240.

3. Prima di prestare il consenso il richiedente è informato:

  1. a) del fatto che, se acconsente, il fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;

  2. b) del fatto che può revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;

  3. c) del fatto che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda;

  4. d) del fatto che i dati possono essere utilizzati conformemente all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;

  5. e) delle procedure per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 17 a 24 del regolamento (UE) 2018/1725; dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, del garante europeo della protezione dei dati e dell'autorità nazionale di controllo dello Stato membro di primo soggiorno previsto, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata dal sistema centrale ETIAS, o dello Stato membro competente, se l'autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata da un'unità nazionale ETIAS.

Art. 4 Prestazione del consenso

1. Il consenso è prestato mediante una dichiarazione firmata elettronicamente tramite barratura dell'apposita casella nello strumento di consenso.

2. Prestato il consenso, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica contenente:

  1. a) la conferma che il suo fascicolo di domanda sarà conservato per un ulteriore periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi;

  2. b) un collegamento ipertestuale allo strumento di consenso;

  3. c) l'indicazione che i dati sono conservati per facilitare una nuova domanda e che possono essere utilizzati per le finalità di cui all'articolo 71, lettera o), del regolamento (UE) 2018/1240;

  4. d) l'indicazione della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento sino alla fine dell'ulteriore periodo di conservazione;

  5. e) l'indicazione dell'opportunità di ricordare il numero della domanda così da potere riutilizzare il fascicolo conservato per presentare una nuova domanda.

Art. 5 Revoca del consenso

1. Il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda è revocato tramite barratura dell'apposita casella nello strumento di consenso.

2. Se revoca il consenso nel corso del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica che conferma che il fascicolo di domanda sarà soppresso alla fine di tale periodo.

3. Se revoca il consenso nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione, il richiedente riceve un messaggio di posta elettronica che conferma che il fascicolo di domanda sarà soppresso.

Art. 6 Comunicazione fra lo strumento e il sistema centrale

1. Quando è prestato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:

  1. a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS tramite il servizio web sicuro di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2018/1240;

  2. b) il sistema centrale ETIAS conserva il fascicolo di domanda per un periodo di tre anni dalla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi.

2. Quando è revocato il consenso alla conservazione del fascicolo di domanda in conformità dell'articolo 54 del regolamento (UE) 2018/1240:

  1. a) lo strumento di consenso ne informa il sistema centrale ETIAS;

  2. b) il sistema centrale ETIAS sopprime automaticamente il fascicolo di domanda alla fine del periodo di validità dell'autorizzazione ai viaggi o nel corso dell'ulteriore periodo di conservazione di tre anni, se la revoca è disposta in tale periodo.

3. Il fascicolo di domanda è automaticamente soppresso dal sistema centrale ETIAS allo scadere del periodo di conservazione in conformità dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 8 Specificità di sicurezza

1. Lo strumento di consenso è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.

2. Lo strumento di consenso è progettato e implementato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di consenso limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio, lo stesso numero di domanda o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.

3. Lo strumento di consenso chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.

4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 9 Registrazioni

1. Lo strumento di consenso conserva registrazioni delle attività, contenenti:

  1. a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;

  2. b) la data e l'ora dell'accesso;

  3. c) il valore di prestazione o revoca del consenso indicato dalla barratura della casella.

2.

Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo prolungato di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.

Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 10

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker