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Decisione di esecuzione (UE) 2019/326 della Commissione del 25 febbraio 2019 che stabilisce le misure relative all'inserimento dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/20111, in particolare l'articolo 36, primo comma, lettera c),

Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System – EES) che registra elettronicamente l'ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato.

L'obiettivo dell'EES consiste nel migliorare la gestione delle frontiere esterne, nel prevenire l'immigrazione irregolare e nel facilitare la gestione dei flussi migratori. In particolare, l'EES dovrebbe contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Inoltre, l'EES dovrebbe contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.

Il regolamento (UE) 2017/2226 specifica gli obiettivi dell'EES, le categorie di dati da inserirvi, le finalità per le quali i dati devono essere utilizzati, i criteri di inserimento dei dati, le autorità autorizzate ad accedere ai dati, ulteriori norme sul trattamento dei dati e sulla protezione dei dati personali, nonché l'architettura tecnica dell'EES, le norme relative al suo funzionamento e utilizzo e l'interoperabilità con altri sistemi d'informazione. Esso definisce altresì le responsabilità dell'EES.

Prima dello sviluppo dell'EES è necessario adottare le misure relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica di tale sistema.

Sulla base di tali misure, l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe quindi essere in grado di definire la progettazione dell'architettura fisica dell'EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione e le specifiche tecniche del sistema, e di sviluppare l'EES.

È necessario che le misure di cui alla presente decisione relative allo sviluppo e alla realizzazione tecnica dell'EES siano integrate dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di controllo dell'interfaccia dell'EES.

La presente decisione non pregiudica l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, ha notificato, il 30 maggio 2018, la propria decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio6.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen7 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio8.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen9 che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio10.

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, per il funzionamento dell'EES occorre la concessione di un accesso passivo al VIS e l'attuazione di tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Pertanto, l'EES dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni entro l'entrata in funzione dell'EES. Gli Stati membri in cui l'EES non è operativo dall'entrata in funzione iniziale dovrebbero connettersi a tale sistema conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso il suo parere il 20 luglio 2018.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le misure necessarie alla realizzazione tecnica dell'EES per quanto riguarda le procedure di inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, sono fissate nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker