Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio del 4 marzo 2019 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un trattato che istituisce la Comunità dei trasporti («trattato relativo alla Comunità dei trasporti») tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Kosovo2, il Montenegro e la Repubblica di Serbia.
Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti è stato firmato, a nome dell'Unione, il 9 ottobre 2017, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio3, ed è stato applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, del trattato relativo alla Comunità dei trasporti.
Il trattato relativo alla Comunità dei trasporti promuove lo sviluppo dei trasporti tra l'Unione e le parti dell'Europa sudorientale in base alle disposizioni dell'acquis dell'Unione.
Le riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale istituiti, rispettivamente, conformemente agli articoli 21 e 24 del trattato relativo alla Comunità dei trasporti dovrebbero essere adeguatamente preparate nell'ambito del Consiglio, sulla base delle proposte e degli altri documenti della Commissione in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, previa adeguata consultazione, le modifiche degli elenchi degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, a norma del suo articolo 20, paragrafo 3, lettera a).
È opportuno approvare il trattato relativo alla Comunità dei trasporti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti è approvato a nome dell'Unione europea45.
Art. 2
1. Fatto salvo il paragrafo 2, non appena possibile prima delle riunioni del consiglio ministeriale o del comitato direttivo regionale, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, nel formato appropriato, per adozione o consultazione a seconda del caso, conformemente al TFUE e al trattato sull'Unione europea e, in particolare, nel rispetto del principio di leale cooperazione, i progetti di posizioni e dichiarazioni dell'Unione sulle questioni che saranno discusse nella rispettiva riunione.
2.
La posizione che deve essere adottata dall'Unione in riferimento alle decisioni del comitato direttivo regionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), del trattato relativo alla Comunità dei trasporti, che riguardano semplicemente l'aggiornamento degli atti dell'Unione di cui all'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è adottata dalla Commissione. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il Consiglio sulla posizione prevista, con sufficiente anticipo e per mezzo di un documento preparatorio scritto.
Qualsiasi adeguamento degli atti dell'Unione da integrare nell'allegato I del trattato relativo alla Comunità dei trasporti è limitato agli adeguamenti tecnici necessari ai fini di tale integrazione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019 Per il Consiglio Il presidente A. Anton