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Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di questo, due anni dopo tale notifica, ovvero dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

L'accordo di recesso convenuto tra le parti negoziali stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio. Se tale accordo entrerà in vigore, la direttiva (UE) 2018/20023, che modifica la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio5 si applicheranno nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesseranno di applicarsi alla fine di tale periodo.

L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, che era stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/2002, impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica per il 2030. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri devono tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale.

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale nei propri contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il consumo energetico a livello di Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione.

In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario modificare le cifre del consumo energetico previste per l'Unione nel 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri escluso il Regno Unito («UE-27»). Le proiezioni relative agli obiettivi principali dell'Unione di almeno il 32,5 % indicano che il consumo di energia primaria dovrebbe corrispondere a 1273 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 956 Mtoe nel 2030 per l'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni equivalenti per l'UE 27 indicano che nel 2030 il consumo di energia primaria dovrebbe essere pari a 1128 Mtoe e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 846 Mtoe. Di conseguenza, è necessario modificare le cifre relative ai livelli di consumo energetico nel 2030.

Le stesse proiezioni per il consumo di energia nel 2030 sono rilevanti per gli articoli 6 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio6, la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una determinata data deve avvenire al termine dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999 cesseranno di applicarsi al Regno Unito.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999.

Al fine di prepararsi senza indugio al recesso del Regno Unito, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019 Per il Parlamento europeo Il presidente A. Tajani Per il Consiglio Il presidente G. Ciamba