Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima affidabile («meccanismo di governance»), inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell'Unione dell'energia, in linea con l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell'Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa.
L'Unione dell'energia dovrebbe coprire cinque dimensioni: la sicurezza energetica; il mercato interno dell'energia; l'efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l'innovazione e la competitività.
L'obiettivo di un'Unione dell'energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell'UE — comprese famiglie e imprese — energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili e di promuovere la ricerca e l'innovazione attraendo investimenti; ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Tale trasformazione è inoltre strettamente connessa alla necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo l'efficienza energetica e i risparmi energetici e sviluppando nuove forme di energia rinnovabile. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell'Unione, regionale nazionale, e locale.
Un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente trasformerebbe l'Unione in una regione di punta per l'innovazione, gli investimenti, la crescita e lo sviluppo socioeconomico, il che, a sua volta, fornirebbe un buon esempio di come il perseguimento di grandi ambizioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici vada di pari passo con misure di promozione dell'innovazione, degli investimenti e della crescita.
Parallelamente al presente regolamento, la Commissione ha sviluppato e adottato una serie di iniziative settoriali di politica energetica incentrate in particolare sull'energia rinnovabile, sull'efficienza energetica, compreso il rendimento energetico nell'edilizia, e l'assetto del mercato. Tali iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale «efficienza energetica al primo posto», della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile e dell'equità del trattamento dei consumatori di energia, anche affrontando la povertà energetica e promuovendo una concorrenza leale nel mercato interno.
Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato un quadro 2030 dell'UE delle politiche per l'energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave a livello di Unione: una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico, un obiettivo indicativo di miglioramento dell'efficienza energetica di almeno il 27 %, da riesaminare entro il 2020 al fine di raggiungere un livello pari al 30 %, una quota dell'energia da fonti rinnovabili consumata nell'Unione di almeno il 27 % e una interconnessione elettrica di almeno il 15 %. Il quadro precisa che l'obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell'Unione e sarà raggiunto collettivamente dai contributi degli Stati membri condotti dalla necessità di conseguire collettivamente l'obiettivo europeo. Una rifusione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante dell'Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030 di almeno il 32 %, compresa una disposizione che prevede, il riesame al fine di aumentare l'obiettivo a livello di Unione entro il 2023. Le modifiche alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 hanno fissato un obiettivo a livello di Unione per un miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 di almeno il 32,5 %, compresa una disposizione che prevede il riesame al fine di aumentare gli obiettivi a livello di Unione.
L'obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, è stato formalmente approvato in occasione del Consiglio «Ambiente» del 6 marzo 2015, quale contributo previsto determinato a livello nazionale, dell'Unione e dei suoi Stati membri all'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi è stato ratificato dall'Unione il 5 ottobre 20166 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che è stato approvato dall'Unione mediante la decisione 2002/358/CE del Consiglio7 e che non sarà prorogato dopo il 2020. È opportuno aggiornare di conseguenza il sistema dell'Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra.
L'accordo di Parigi ha innalzato il livello di ambizione globale relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e stabilisce un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale media ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per limitare tale aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
Per conseguire gli obiettivi relativi alla temperatura dell'accordo di Parigi, l'Unione dovrebbe mirare a conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra dalle fonti e l'assorbimento dai pozzi prima possibile per poi ottenere, se del caso, emissioni negative.
Per il sistema climatico, le emissioni totali cumulative antropogeniche e nel tempo sono rilevanti per la concentrazione totale di gas a effetto serra nell'atmosfera. La Commissione dovrebbe analizzare vari scenari per il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi a lungo termine, compreso uno scenario sull'azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 e il successivo raggiungimento di emissioni negative, e le implicazioni di tali scenari sul restante bilancio del carbonio a livello mondiale e di Unione. La Commissione dovrebbe preparare un'analisi ai fini di una strategia di lungo termine dell'Unione per il contributo dell'Unione agli impegni dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, ivi inclusi vari scenari, tra l'altro, compreso uno scenario sull'azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 e il successivo raggiungimento di emissioni negative, e le implicazioni di tali scenari sul restante bilancio del carbonio a livello mondiale e di Unione.
Sebbene l'Unione si sia impegnata a conseguire tagli ambiziosi delle emissioni dei gas a effetto serra entro il 2030, la minaccia dei cambiamenti climatici costituisce una questione mondiale. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto collaborare con i loro partner internazionali al fine di garantire che tutte le parti dell'accordo di Parigi mantengano un livello elevato di ambizione rispetto agli obiettivi a lungo termine ivi stabiliti.
Nelle conclusioni del 23 e del 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha inoltre convenuto di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente, privo di oneri amministrativi superflui e con una sufficiente flessibilità per gli Stati membri per contribuire a garantire che l'Unione rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, nel pieno rispetto della libertà degli Stati membri di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che tale sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l'efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l'altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro e protetto, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche e climatiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.
Nella comunicazione su una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici del 25 febbraio 2015, la Commissione fa riferimento alla necessità di un meccanismo di governance integrata per assicurare che le azioni relative all'energia - a livello unionale, regionale, nazionale e locale - contribuiscano tutte al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia estendendo così a tutte le cinque dimensioni che la caratterizzano l'ambito di applicazione della governance, al di là del quadro 2030 per il clima e l'energia.
Nella comunicazione sullo stato dell'Unione dell'energia del 18 novembre 2015 la Commissione ha inoltre specificato che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, in grado di affrontare tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia, sono strumenti necessari per una migliore pianificazione strategica in entrambi questi settori. Nel quadro di tale comunicazione, gli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri e riguardanti i piani nazionali integrati per l'energia e il clima fornivano la base sulla quale gli Stati membri potevano iniziare a elaborare piani nazionali per il periodo 2021-2030 e stabilivano i principali pilastri del meccanismo di governance. La comunicazione specificava inoltre che tale governance avrebbe dovuto essere ancorata nella legislazione.
Nelle conclusioni del 26 novembre 2015 sul sistema di governance dell'Unione dell'energia, il Consiglio ha riconosciuto la governance dell'Unione dell'energia quale strumento essenziale per realizzare tale Unione efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell'integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all'attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Ha inoltre evidenziato come il meccanismo di governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall'altro, dovrebbe monitorare i progressi collettivi dell'Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
La risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015 intitolata «Verso un'Unione europea dell'energia» chiedeva un meccanismo di governance dell'Unione dell'energia ambizioso, affidabile, trasparente, democratico, pienamente inclusivo per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia.
Il Consiglio europeo ha sottolineato a più riprese la necessità di adottare misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % delle interconnessioni per l'energia elettrica. Nelle conclusioni del 23 e 24 ottobre 2014, il Consiglio europeo ha convenuto che la Commissione, sostenuta dagli Stati membri, adotterà misure urgenti allo scopo di garantire il conseguimento dell'obiettivo minimo del 10 % delle interconnessioni per l'energia elettrica, con la massima urgenza, e non oltre il 2020 almeno per gli Stati membri che non abbiano ancora raggiunto un livello minimo di integrazione nel mercato interno dell'energia. La comunicazione della Commissione del 23 novembre 2017 dal titolo «Rafforzare le reti energetiche dell'Europa» valuta i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo di interconnessione del 10 % e suggerisce modi per rendere operativo l'obiettivo di interconnessione del 15 % per il 2030.
Il principale obiettivo del meccanismo di governance dovrebbe essere pertanto quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia, nei settori della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica. Tali obiettivi derivano dalla politica dell'Unione in materia di energia e dalla necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, come previsto nei trattati. Nessuno di questi obiettivi, tra loro inscindibili, può essere considerato secondario rispetto all'altro. Il presente regolamento è quindi legato alla legislazione settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l'ulteriore integrazione del mercato, l'intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio.
Una transizione socialmente accettabile e giusta verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento per quanto riguarda gli investimenti, sia quelli pubblici che quelli privati, e degli incentivi in tutto lo spettro delle politiche, tenendo conto dei cittadini e delle regioni sui quali la transizione a un'economia a basse emissioni di carbonio potrebbe avere conseguenze negative. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l'efficienza e l'innovazione dell'economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche posti di lavoro sostenibili, compreso nei settori ad alta tecnologia, e miglioramenti della qualità dell'aria e della salute pubblica.
In vista degli impegni internazionali dell'accordo di Parigi, gli Stati membri dovrebbero comunicare le azioni intraprese per eliminare gradualmente le sovvenzioni all'energia, in particolare ai combustibili fossili. Per tale comunicazione, gli Stati membri possono scegliere di basarsi sulle definizioni esistenti di sovvenzione ai combustibili fossili utilizzate a livello internazionale.
Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la salute pubblica e la qualità dell'aria, in particolare nelle zone urbane, che potrebbero compensare i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio8 rappresentano un importante contributo alla compilazione dell'inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l'importanza della coerenza tra la direttiva (UE) 2016/2284 e l'inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la compilazione e la comunicazione dei dati.
L'esperienza maturata con l'attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ha evidenziato la necessità di creare sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10, dal regolamento (EC) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio11, dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dal regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio13. Per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra l'impiego di dati coerenti è fondamentale.
In linea con il forte impegno della Commissione una regolamentazione migliore e con una politica che promuove la ricerca, l'innovazione e gli investimenti, il meccanismo di governance dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell'onere e della complessità a livello amministrativo per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza e l'adeguatezza delle politiche e delle misure sia a livello di Unione, sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbonio.
È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione dell'energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. La normativa settoriale dell'Unione in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in periodi diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un'insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d'intervento, a scapito dell'efficacia in termini di costi. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.
I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e dovrebbero fornire una panoramica del sistema energetico e dell'assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure volte a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'energia rinnovabile, all'efficienza energetica e all'interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e contribuiscano alla loro realizzazione. Nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri possono basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti. Per la prima proposta di piano e per il piano nazionale integrati per l'energia e il clima definitivo si prevede un termine diverso rispetto ai piani successivi al fine di fornire agli Stati membri un tempo di preparazione adeguato per i rispettivi primi piani in seguito all'adozione del presente regolamento. Si incoraggiano tuttavia gli Stati membri a presentare le prime proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima quanto prima nel 2018 per consentire un'adeguata preparazione, in particolare per il dialogo di facilitazione da organizzare nel 2018 ai sensi della decisione 1/CP.21 della conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).
Nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri dovrebbero valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, nonché degli orientamenti indicativi della Commissione sui relativi indicatori, compresa la dispersione geografica, che sono basati su un approccio comune alla povertà energetica. Qualora uno Stato membro riscontri la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica, esso dovrebbe includere nel suo piano un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica.
È opportuno stilare un modello obbligatorio per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima, per garantire che siano sufficientemente completi e facilitarne il confronto e l'aggregazione, assicurando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per stabilire i dettagli dei singoli piani, nel rispetto di preferenze e specificità domestiche.
L'attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell'energia e del clima incide sull'ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e mirare a limitare la complessità amministrativa quando ottemperano ai loro obblighi relativi alla consultazione pubblica.
Nello svolgimento delle consultazioni pubbliche, e in linea con la Convenzione di Århus, gli Stati membri dovrebbero prefiggersi di garantire una pari partecipazione, l'informazione del pubblico mediante pubblici avvisi o altri mezzi adeguati, come i media elettronici, la possibilità che il pubblico possa accedere a tutti i documenti pertinenti e la messa in atto di modalità pratiche connesse alla partecipazione del pubblico.
Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un dialogo multilivello permanente sull'energia che riunisca autorità locali, organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, investitori e altre parti interessate per discutere le varie opzioni possibili per le politiche in materia di energia e di clima. Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro nonché la sua strategia a lungo termine dovrebbero poter essere discussi nel quadro di tale dialogo. Tale dialogo può avere luogo attraverso una qualsiasi struttura nazionale, come un sito internet, una piattaforma di consultazione pubblica o un altro strumento interattivo di comunicazione.
La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un'efficace realizzazione degli obiettivi dell'Unione dell'energia in maniera ottimale in termini di costi. La Commissione dovrebbe agevolare tale cooperazione tra gli Stati membri. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale - sia al momento dell'elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, sia quando sono successivamente attuati, dovrebbe essere essenziale per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle misure e promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza energetica.
Nella cooperazione nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i consessi esistenti di cooperazione regionale, come il piano d'interconnessione del mercato energetico del Baltico (BEMIP), l'interconnessione nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), il mercato energetico della regione centroccidentale (CWREM), l'iniziativa della rete offshore dei paesi dei mari del nord (NSCOGI), il Forum pentalaterale dell'energia, le interconnessioni per l'Europa sud-occidentale e il partenariato euromediterraneo. Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere una cooperazione con i firmatari della Comunità dell'energia, con i paesi terzi membri dello Spazio economico europeo e, se opportuno, con altri paesi terzi rilevanti. Inoltre, al fine di promuovere l'integrazione del mercato, politiche efficienti sotto il profilo dei costi e una cooperazione, partenariati e consultazioni efficaci, la Commissione può individuare ulteriori opportunità di cooperazione regionale su una o più delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in conformità del presente regolamento, con una visione a lungo termine e sulla base delle condizioni di mercato esistenti.
La Commissione può avviare discussioni con i paesi terzi rilevanti per valutare la possibilità di estendere anche a tali paesi l'applicazione delle disposizioni stabilite nel presente regolamento, in particolare quelle connesse alla cooperazione regionale.
I piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza degli investimenti. Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno aggiornare una volta i piani per garantire agli Stati membri l'opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all'aggiornamento entro il 30 giugno 2024. Gli obiettivi e i traguardi, e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell'ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 per l'energia e il clima. Quando procedono all'aggiornamento, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.
Strategie stabili a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all'occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l'obiettivo a lungo termine fissato dall'accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell'accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo. In tale contesto, il 22 marzo 2018 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare, entro il primo trimestre del 2019, una proposta di strategia per riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione conformemente all'accordo di Parigi, tenendo conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
Gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie a lungo termine con una prospettiva di almeno 30 anni per contribuire al conseguimento degli impegni da loro assunti ai sensi dell'UNFCCC e all'accordo di Parigi, nel contesto dell'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e adoperarsi per limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali nonché delle riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento dell'assorbimento dai pozzi in tutti i settori in linea con l'obiettivo dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero elaborare le strategie a lungo termine in modo aperto e trasparente e garantire al pubblico reali opportunità di partecipare alla loro preparazione. I loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e le strategie a lungo termine dovrebbero essere coerenti tra loro.
Il settore relativo a destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF) è oltremodo esposto ai cambiamenti climatici ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e può contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e di Unione. Esso può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, nonché fornendo biomateriali che possono sostituire i materiali fossili o ad alta intensità di carbonio. Le strategie a lungo termine che sostengono gli investimenti sostenibili al fine di aumentare un sequestro del carbonio efficace, una gestione sostenibile delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio sono essenziali.
Nello sviluppo di ulteriori interconnessioni, è importante procedere a una valutazione completa dei costi e dei benefici, compresi gli impatti tecnici, socioeconomici e ambientali totali, come richiesto dal regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15, e tener conto delle esternalità positive delle interconnessioni, come l'integrazione delle energie rinnovabili, la sicurezza dell'approvvigionamento e l'aumento della concorrenza nel mercato interno.
Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la legislazione settoriale dell'Unione nei settori dell'energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale, complementari alle riforme di mercato; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in periodi diversi, con conseguenti sovrapposizioni, inefficienze in termini di costi e un'insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l'energia rinnovabile, l'efficienza energetica e l'integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e la necessità di ridurre la complessità amministrativa, gli Stati membri dovrebbero stilare relazioni intermedie biennali sull'avanzamento nell'attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere necessariamente una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in ambito ambientale derivanti dall'UNFCCC e dalla normativa dell'Unione.
Le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Il modello per le relazioni intermedie integrate sull'energia e il clima dovrebbe essere riportato nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni intermedie e il fatto che le prime sono previste per il 2023. È opportuno produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell'Unione, degli altri Stati membri, delle autorità regionali e locali, degli operatori del mercato, compresi i consumatori, di eventuali altre parti interessate nonché del pubblico. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, ponendo contemporaneamente l'accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l'energia.
In forza della convenzione UNFCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per consentire il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima, in particolare il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
La decisione 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCC prevede l'istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra: il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione di detti sistemi nazionali.
L'esperienza dell'applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l'importanza che rivestono la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri usino dati e ipotesi coerenti e solidi sull'insieme delle cinque dimensioni, mettano a disposizione del pubblico informazioni esaustive riguardanti le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per gli scenari e le proiezioni finali, tenendo conto dei vincoli statistici, dei dati commercialmente sensibili e della conformità alle norme in materia di protezione dei dati, e comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2018/842. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell'Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.
Il presente regolamento dovrebbe garantire che gli Stati membri comunichino informazioni sull'adeguamento ai cambiamenti climatici e sulla messa a disposizione di un sostegno finanziario, tecnologico e di sviluppo delle capacità destinato ai paesi in via di sviluppo, facilitando così l'attuazione degli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi. Inoltre, sono importanti, anche nel contesto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e in particolare per quanto concerne l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, ad esempio la disponibilità di acqua di raffreddamento per le centrali elettriche o di biomassa per la produzione di energia, le informazioni sulle azioni nazionali di adattamento e sostegno e quelle sul sostegno relativo alla dimensione esterna dell'Unione dell'energia.
L'accordo di Parigi ribadisce che le parti dovrebbero, al momento di adottare azioni volte ad affrontare i cambiamenti climatici, rispettare, promuovere e valutare i rispettivi obblighi in materia di diritti umani e di parità di genere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare adeguatamente la dimensione dei diritti umani e della parità di genere nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nelle strategie a lungo termine. Attraverso le relazioni intermedie biennali dovrebbero comunicare le informazioni relative al modo in cui l'attuazione dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima contribuisce alla promozione dei diritti umani e della parità di genere.
Al fine di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe istituire una piattaforma online intesa a facilitare la comunicazione, promuovere la cooperazione e ad agevolare l'accesso pubblico alle informazioni, in modo da facilitare la trasmissione tempestiva delle relazioni nonché una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell'Agenzia europea dell'ambiente, di Eurostat e del Centro comune di ricerca, avvalendosi anche delle esperienze tratte dal sistema di ecogestione e audit dell'Unione.
La Commissione dovrebbe garantire che i piani nazionali integrati per l'energia e il clima siano messi a disposizione del pubblico online. La Commissione dovrebbe utilizzare, una volta operativa, una piattaforma online per raccogliere e mettere a disposizione del pubblico i piani nazionali integrati per l'energia e il clima finali, i rispettivi aggiornamenti, le strategie a lungo termine e ogni altra pertinente informazione fornita dagli Stati membri. Prima che tale piattaforma online sia operativa, la Commissione dovrebbe avvalersi dei propri siti internet per facilitare l'accesso pubblico online ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio18 nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso la Commissione (Eurostat) con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.
In vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, in particolare la creazione di un'Unione dell'energia pienamente funzionale e resiliente, è importante che la Commissione valuti le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e, per mezzo di relazioni intermedie, la loro attuazione. Per il primo decennio ciò riguarderà in particolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 2030 per l'energia e il clima fissati e i contributi nazionali per il loro conseguimento. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell'ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell'Unione dell'energia.
Con il dovuto rispetto del diritto di iniziativa della Commissione, della procedura legislativa ordinaria e dell'equilibrio istituzionale di potere tra le istituzioni, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero affrontare con cadenza annuale i progressi conseguiti dall'Unione dell'energia in tutte le dimensioni delle politiche in materia di clima ed energia.
La Commissione dovrebbe valutare l'impatto complessivo delle politiche e delle misure dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima sul funzionamento delle misure della politica climatica ed energetica dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la necessità di politiche e misure dell'Unione aggiuntive in vista del necessario aumento delle riduzioni delle emissioni a gas serra e dell'assorbimento dai pozzi nell'Unione in linea con gli impegni dell'accordo di Parigi.
Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell'emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l'aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il regolamento (UE) n. 525/20013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione dovrebbe presentare, entro il 1 ogennaio 2020, un'analisi dettagliata degli impatti delle sostanze diverse dalla CO2, accompagnata, se del caso, da una proposta sulle modalità migliori per trattare tali impatti.
Conformemente agli attuali orientamenti dell'UNFCCC per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, il calcolo e la comunicazione delle emissioni di metano si basano sui potenziali di riscaldamento globale (GWP) su un orizzonte temporale di 100 anni. In considerazione dell'elevato GWP del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, che comportano un impatto significativo sul clima nel breve e medio periodo, è opportuno che la Commissione analizzi le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione dovrebbe valutare le opzioni politiche possibili per affrontare rapidamente le emissioni di metano e dovrebbe presentare un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine.
Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, è opportuno che vi sia un dialogo continuativo tra la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, tra gli stessi Stati membri. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l'altro, il livello di ambizione delle proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia. Nonostante le raccomandazioni non siano vincolanti, come stabilito dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenerne debitamente conto e spiegare nelle successive relazioni intermedie in che modo vi hanno provveduto. Per quanto riguarda l'energia rinnovabile, la valutazione della Commissione dovrebbe fondarsi su criteri oggettivi. Se la Commissione formula una raccomandazione relativa alla proposta di piano nazionale di uno Stato membro, dovrebbe farlo quanto più rapidamente possibile viste, da un lato, la necessità della Commissione di sommare determinati contributi quantificati previsti di tutti gli Stati membri per valutare l'ambizione a livello di Unione e, dall'altro, la necessità di garantire allo Stato membro interessato un periodo di tempo sufficiente per tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Commissione prima di mettere a punto il suo piano nazionale e di evitare il rischio di ritardi nel piano nazionale dello Stato membro.
La diffusione dell'energia rinnovabile efficiente in termini di costi è uno dei criteri oggettivi essenziali per la valutazione dei contributi degli Stati membri. La struttura dei costi relativi alla diffusione dell'energia rinnovabile è complessa e varia notevolmente tra gli Stati membri. Non comprende soltanto i costi dei regimi di sostegno ma, tra le altre cose, anche i costi di connessione degli impianti, il backup del sistema, la messa in sicurezza del sistema e i costi che devono essere sostenuti per rispettare le restrizioni di carattere ambientale. Pertanto, nel comparare gli Stati membri sulla base di tale criterio, si dovrebbero contabilizzare tutti i costi relativi alla diffusione, siano essi sostenuti dallo Stato membro, dai consumatori finali o dai promotori dei progetti. Le raccomandazioni della Commissione sulle ambizioni degli Stati membri relative all'energia rinnovabile dovrebbero essere basate su una formula fissata nel presente regolamento che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi. Pertanto la valutazione dell'ambizione in materia di energie rinnovabili degli Stati membri dovrebbe indicare i relativi sforzi compiuti dagli Stati membri, prendendo altresì in considerazione le pertinenti circostanze che riguardano lo sviluppo delle energie rinnovabili. La valutazione dovrebbe includere anche dati provenienti da fonti di dati quantitative o qualitative indipendenti.
Se l'ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia e, nel primo periodo, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali «divari di ambizione»). Qualora i progressi dell'Unione verso tali obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione dovrebbe, oltre a formulare raccomandazioni, proporre misure ed esercitare le proprie competenze a livello di Unione oppure gli Stati membri dovrebbero adottare misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi, colmando così eventuali «divari nel raggiungimento». Tali misure dovrebbero altresì tenere conto degli sforzi pregressi dagli Stati membri per raggiungere l'obiettivo 2030 relativo all'energia rinnovabile ottenendo, nel 2020 o prima di tale anno, una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al loro obiettivo nazionale vincolante oppure realizzando progressi rapidi verso il loro obiettivo vincolante nazionale per il 2020 o nell'attuazione del loro contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari volontari degli Stati membri indirizzati a un meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile nell'Unione gestito dalla Commissione da utilizzare per contribuire ai progetti sull'energia rinnovabile più efficienti in termini di costi in tutta l'Unione, offrendo così agli Stati membri la possibilità di contribuire al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione al minor costo possibile. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota base di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021 e dovrebbero essere mantenuti per tutto il periodo. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l'efficienza di prodotti, edifici e trasporti.
Gli obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di energia rinnovabile per il 2020, di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19, dovrebbero servire come punto di partenza per la loro traiettoria indicativa nazionale per il periodo dal 2021 al 2030, a meno che uno Stato membro decida volontariamente di stabilire un punto di partenza più elevato. Dovrebbero inoltre costituire, per questo periodo, una quota di riferimento obbligatoria che faccia ugualmente parte della direttiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, in tale periodo, la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non dovrebbe essere inferiore alla sua quota base di riferimento.
Se uno Stato membro non mantiene la quota base di riferimento misurata in un periodo di un anno, esso dovrebbe adottare, entro un anno, misure supplementari per colmare il divario rispetto allo scenario di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare il divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato conforme ai requisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal momento in cui il divario in questione si è verificato, sia ai sensi del presente regolamento che della direttiva (UE) 2018/2001.
Al fine di permettere un monitoraggio adeguato e l'adozione di azioni correttive tempestive da parte degli Stati membri e della Commissione, come pure per evitare comportamenti opportunisti, le traiettorie indicative di tutti gli Stati membri (e, di conseguenza, anche la traiettoria indicativa dell'Unione) dovrebbero raggiungere, nel 2022, 2025 e 2027, almeno determinate percentuali minime dell'aumento totale di energia rinnovabile previsto per il 2030 di cui al presente regolamento. Il conseguimento di tali «punti di riferimento» nel 2022, 2025 e 2027 sarà valutato dalla Commissione, tra l'altro, in base alle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che dovrebbero essere presentate dagli Stati membri. Gli Stati membri che restano al di sotto dei punti di riferimento dovrebbero illustrare nella successiva relazione intermedia come intendono colmare tale divario. Se i punti di riferimento indicativi dell'Unione non sono rispettati, gli Stati membri al di sotto dei loro punti di riferimento dovrebbero colmare il divario attuando misure supplementari.
L'Unione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi quanto più possibile di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma Copernico istituito dal Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e da altri sistemi satellitari.
Ai sensi del regolamento (UE) 2018/842, è opportuno mantenere l'approccio riguardante il ciclo annuale di verifica degli impegni di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21. Tale approccio richiede una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri per consentire la valutazione della conformità e l'applicazione di azioni correttive, ove necessario. Il processo di revisione, a livello di Unione, degli inventari dei gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri è necessario a garantire che la conformità al regolamento (UE) 2018/842 sia verificata in modo credibile, coerente, trasparente e tempestivo.
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un'intensa cooperazione in tutte le questioni relative all'attuazione dell'Unione dell'energia, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo per quanto riguarda le questioni relative al presente regolamento. La Commissione dovrebbe, ove necessario, assistere gli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e le capacità ad essi associate, mediante la mobilitazione delle risorse interne delle capacità interne di modellizzazione e, se del caso, degli esperti esterni.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i propri piani nazionali integrati per l'energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.
Gli Stati membri dovrebbero applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto, che implica di considerare, prima di adottare decisioni di pianificazione, politica e investimento in ambito energetico, se esistono misure di efficienza energetica alternative solide dal punto di vista tecnico, economico, ambientale e dell'efficienza in termini di costi che possano sostituire in tutto o in parte le misure di pianificazione, politica e investimento previste e che consentano comunque di conseguire gli obiettivi delle rispettive decisioni. Ciò include in particolare che l'efficienza energetica sia trattata come un elemento fondamentale e abbia una considerazione centrale nelle future decisioni di investimento sull'infrastruttura energetica nell'Unione. Tali alternative efficienti in termini di costi includono misure volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia. Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere la diffusione di tale principio nell'amministrazione regionale e locale, così come nel settore privato.
Ove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione nei compiti di valutazione, monitoraggio e comunicazione.
Al fine di modificare il quadro generale per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima (modello) allo scopo di adattare tale modello alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima che sono connesse direttamente e specificamente ai contributi dell'Unione ai sensi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, tener conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale (GWP) e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale e stabilire requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell'Unione nonché istituire i registri è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto, ove necessario, delle decisioni adottate nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare con riguardo alle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, alle relazioni integrate sulle azioni nazionali di adattamento, al sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e ai proventi della vendita all'asta, alla pubblicazione annuale degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, degli inventari dei gas a effetto serra, e delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra registrati, al meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile nell'Unione, ai sistemi di inventario nazionali, alla revisione dell'inventario, ai sistemi nazionali e dell'Unione per le politiche e le misure e le proiezioni, nonché alle comunicazioni sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23.
Al fine di esercitare le competenze di esecuzione di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti ai sensi del presente regolamento da un comitato sui cambiamenti climatici che ripristina il comitato sui cambiamenti climatici esistente istituito dall'articolo 8 della decisione 93/389/CEE, dall'articolo 9 della decisione 280/2004/CE e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 e da un comitato dell'unione dell'energia. Al fine di garantire la coerenza delle politiche e mirare a massimizzare le sinergie tra i vari settori, sia gli esperti di clima che gli esperti di energia dovrebbero essere invitati alle riunioni di entrambi i comitati in sede di attuazione del presente regolamento.
Nel 2024, e successivamente ogni cinque anni la Commissione dovrebbe sottoporre a riesame l'attuazione del presente regolamento, proponendo modifiche, se del caso, per garantirne la corretta attuazione e il conseguimento dei suoi obiettivi. Tali riesami dovrebbero tenere conto degli sviluppi e dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.
Il presente regolamento dovrebbe integrare, modificare, sostituire e revocare alcuni obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenuti in atti legislativi settoriali dell'Unione in materia di energia e clima, per garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti legislativi di seguito elencati:
direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24;
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio25;
direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio26;
regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio27;
regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio28;
direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio29;
direttiva 2009/119/CE del Consiglio30;
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio31;
direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio32;
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio33;
Per ragioni di coerenza e certezza del diritto, nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire l'applicazione delle deroghe di cui alla pertinente normativa settoriale dell'Unione nell'ambito dell'energia elettrica e della preparazione ai rischi connessi all'energia elettrica
Il presente regolamento dovrebbe altresì integrare interamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 525/2013 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, al fine di garantire che l'attuazione della decisione n. 406/2009/CE continui ad essere applicata ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013 e che alcuni aspetti connessi all'attuazione del protocollo di Kyoto continuino ad essere disciplinati dal diritto, è necessario che talune disposizioni restino applicabili dopo tale data.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato dell'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e gli impegni a lungo termine dell’Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all’accordo di Parigi, in particolare l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio1, e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima;
b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;
c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;
d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.
Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione. Il meccanismo di governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali piani nazionali e di tali strategie a lungo termine. Esso comprende un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.
2. Il presente regolamento si applica alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, che sono strettamente correlate e si rafforzano reciprocamente:
a) sicurezza energetica;
b) mercato interno dell'energia;
c) efficienza energetica;
d) decarbonizzazione;
e) ricerca, innovazione e competitività.
Art. 2 Definizioni
Si applicano le seguenti definizioni:
1) «politiche e misure»: tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e/o all'attuazione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCC; possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;
2) «politiche e misure vigenti»: politiche e misure adottate e politiche e misure attuate;
3) «politiche e misure attuate»: politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una normativa dell'Unione, o una normativa nazionale, direttamente applicabile, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;
4) «politiche e misure adottate»: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;
5) «politiche e misure previste»: opzioni che sono in esame e hanno prospettiva realistica di essere adottate e attuate dopo la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima;
6) «sistema delle politiche e misure e delle proiezioni»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l'altro dall'articolo 39;
7) «proiezioni»: previsioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi o dell’evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei sei anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all’anno di comunicazione;
8) «proiezioni senza misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all'anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;
9) «proiezioni con misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;
10) «proiezioni con misure aggiuntive»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell'evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;
11) «obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima»: l’obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel 2030 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, l’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001; l’obiettivo a livello unionale di miglioramento dell’efficienza energetica nel 2030 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;
12) «sistema nazionale d'inventario»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d'inventario;
13) «indicatore»: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell'attuazione;
14) «indicatori principali»: indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, proposti dalla Commissione;
15) «correzioni tecniche»: aggiustamenti delle stime dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta a norma dell'articolo 38, se i dati dell'inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;
16) «garanzia della qualità»: un sistema pianificato di procedure di esame volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l'efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;
17) «controllo della qualità»: un sistema di attività tecniche ordinarie per misurare e controllare la qualità delle informazioni e delle stime, compilato allo scopo di assicurare l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di garanzia della qualità;
18) «efficienza energetica al primo posto»: principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni;
19) «piano SET»: piano strategico per le tecnologie energetiche indicato nella comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Verso un piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) integrato: accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo»;
20) «sforzi pregressi»:
a) nel contesto della valutazione del potenziale divario tra l'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di fonti rinnovabili e i contributi collettivi degli Stati membri, il raggiungimento da parte di uno Stato membro di una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020 quale riportato nell'allegato I alla direttiva (UE) 2018/2001 o i progressi rapidi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento del suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020;
b) nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all’articolo 29, paragrafo 1, lettera b), con riguardo all’energia da fonti rinnovabili, l’attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all’obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia rinnovabile per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l’energia rinnovabile;
21) «cooperazione regionale»: cooperazione tra due o più Stati membri impegnati in un partenariato comprendente una o più delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
22) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quali definite all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001;
23) «consumo finale lordo di energia»: il consumo finale lordo di energia quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2018/2001;
24) «regime di sostegno», il regime di sostegno di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2018/2001;
25) «ripotenziamento», la rialimentazione come definita all'articolo 2, punto 10) della direttiva (UE) 2018/2001;
26) «comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile»: comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come definito all'articolo 2, punto 16), della direttiva 2018/2001;
27) «teleriscaldamento» o «teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o il teleraffreddamento come definito all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2018/2001;
28) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2018/2001;
29) «biomassa»: la biomassa quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;
30) «biomassa agricola»: la biomassa agricola quale definita all'articolo 2, punto 25), della direttiva (UE) 2018/2001;
31) «biomassa forestale»: la biomassa forestale quale definita all'articolo 2, punto 26), della direttiva (UE) 2018/2001;
32) «combustibili da biomassa»: combustibili da biomassa quali definiti al punto 27) dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001;
33) «biogas»: biogas come definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;
34) «bioliquidi»: bioliquidi come definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;
35) «biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva 2018/2001;
36) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti avanzati quali definiti all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;
37) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;
38) «colture amidacee»: colture amidacee quali definite all'articolo 2, punto 39), della direttiva 2018/2001;
39) «piante per l'alimentazione umana e animale», le colture destinate all'alimentazione umana e animale come definite dell'articolo 2, punto 40), della direttiva (UE) 2018/2001;
40) «materie ligno-cellulosiche»: materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, punto 41), della direttiva (UE) 2018/2001;
41) «residuo»: un residuo come definito all'articolo 2, punto 43), della direttiva (UE) 2018/2001;
42) «consumo di energia primaria»: il consumo di energia primaria quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2012/27/UE;
43) «consumo di energia finale»: il consumo finale di energia quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2012/27/UE;
44) «efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE;
45) «risparmio energetico»: il risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2012/27/UE;
46) «miglioramento dell'efficienza energetica»: il miglioramento dell'efficienza energetica quale definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2012/27/UE;
47) «servizio energetico»: la prestazione di servizi energetici quale definita all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2012/27/UE;
48) «superficie coperta utile totale»: la superficie coperta utile totale quale definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2012/27/UE;
49) «sistema di gestione dell'energia», un sistema di gestione dell'energia quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2012/27/UE;
50) «parte obbligata»: una parte obbligata ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2012/27/UE;
51) «autorità pubblica di attuazione»: l'autorità pubblica quale definita all'articolo 2, punto 17), della direttiva 2012/27/UE;
52) «azione individuale»: un'azione individuale quale definita all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2012/27/UE;
53) «distributore di energia»: il distributore di energia quale definito all'articolo 2, punto 20), della direttiva 2012/27/UE;
54) «gestore del sistema di distribuzione»: un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE;
55) «società di vendita di energia al dettaglio»: società di vendita di energia al dettaglio ai sensi dell'articolo 2, punto 22), della direttiva 2012/27/UE;
56) «fornitore di servizi energetici»: il fornitore di servizi energetici quale definito all'articolo 2, punto 24), della direttiva 2012/27/UE;
57) «contratto di rendimento energetico»: i contratti di rendimento energetico, quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE;
58) «cogenerazione»: la cogenerazione definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;
59) «edificio»: un edificio quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2010/31/UE;
60) «edificio a energia quasi zero»: edificio a energia quasi zero come definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2010/31/UE;
61) «pompa di calore»: la pompa di calore definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2010/31/UE;
62) «combustibili fossili»: fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio.
63) «sistema d'informazione geografica»: un sistema informatico in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate;
64) «domanda geospaziale»: un modulo di domanda elettronico che include un'applicazione informatica basata su un sistema d'informazione geografica (SIG) che consente ai beneficiari di dichiarare secondo il metodo geospaziale le parcelle agricole dell'azienda e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.
Capo 2. Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
Art. 3 Piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1. Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.
2. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comprendono le sezioni principali seguenti:
a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione pubblica e della partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano, come stabilito agli articoli 10,11 e 12 e all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 1, del presente regolamento;
b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 4 e all'allegato I;
c) una descrizione delle politiche e misure relative agli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b), nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguire i corrispondenti obiettivi, traguardi e contributi;
d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore;
e) se del caso, una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che si frappongono alla realizzazione degli obiettivi, dei traguardi, o dei contributi relativi all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica;
f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all’articolo 15 del presente regolamento;
g) una valutazione generale degli impatti delle politiche e delle misure previste sulla competitività in relazione alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
h) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU e all'allegato V di tale direttiva.
3. Con riguardo ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri:
a) limitano la complessità amministrativa e i costi per tutte le parti interessate;
b) tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in particolare del principio «l'efficienza energetica al primo posto»;
c) usano dati e ipotesi solidi e coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni, se del caso;
d) valutano il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, nonché degli orientamenti indicativi della Commissione sui relativi indicatori di povertà energetica. Qualora uno Stato membro riscontri, conformemente al primo comma, lettera d), la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica, sulla base di una sua valutazione di dati verificabili, esso include nel suo piano un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica. Gli Stati membri interessati delineano nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, le eventuali politiche e misure che affrontano la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri programmi nazionali pertinenti.
4. Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato alla Commissione a norma del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per modificare l'allegato I, parte 1, sezione A, punti 2.1.1 e 3.1.1, e sezione B, punti 4.1 e 4.2.1, e parte 2, punto 3, al fine di adeguare tali punti alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima che sono direttamente e specificamente connesse ai contributi dell'Unione alla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.
Art. 4 Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A, punto 2:
a) dimensione «decarbonizzazione»:
1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione:
i) l'obiettivo nazionale dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento (UE) 2018/842;
ii) gli impegni e gli obiettivi nazionali dello Stato membro in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/841;
iii) se applicabile per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali e di adattamento.
2) per quanto riguarda l’energia rinnovabile: al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell’aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l’obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all’obiettivo 2030. Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell’Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia rinnovabile per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Indipendentemente dal suo contributo all’obiettivo dell’Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;
b) dimensione «Efficienza energetica»:
1) il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica; gli Stati membri esprimono il loro contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2030, con una traiettoria indicativa di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;
2) l'importo cumulativo dei risparmi degli usi finali energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) sui regimi obbligatori di efficienza energetica a norma della direttiva 2012/27/UE;
3) le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, la tabella di marcia con indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale, una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, e i contributi agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;
4) la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici;
c) dimensione «Sicurezza energetica»:
1) gli obiettivi nazionali:
incrementare la diversificazione delle fonti di energia dei relativi approvvigionamenti da paesi terzi, nell'ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia;
aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, e
affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
d) dimensione «Mercato interno dell'energia»:
1) il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno, mediante una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione l'obiettivo nel 2020 del 10 % delle interconnessioni e gli indicatori dell'urgenza delle azioni sulla base del differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso, della capacità di trasmissione nominale degli interconnettori in relazione al loro carico di punta e della capacità installata di generazione di energie rinnovabili di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1. Ogni nuovo interconnettore è soggetto a un'analisi costi-benefici socioeconomica e ambientale e attuato soltanto se i vantaggi potenziali superano i costi;
2) i progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas e, ove necessario, i progetti di ammodernamento, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
3) gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come: l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare mediante politiche e misure relative alla formazione dei prezzi in base al mercato in conformità del diritto applicabile; l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità scambiabile delle interconnessioni esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione di produzione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, e altri obiettivi nazionali relativi al mercato interno dell'energia ai sensi dell'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.3;
e) dimensione «ricerca, innovazione e competitività»:
1) gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e, ove disponibile, privato della ricerca e dell'innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e, se del caso, del piano SET. Nel definire i suoi obiettivi, traguardi e contributi, lo Stato membro può basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti che sono compatibili con il diritto dell'Unione;
2) ove disponibili, gli obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie energetiche pulite.
Art. 5 Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
1.
Nel proprio contributo alla propria quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti:
a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001;
b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE;
c) altre misure esistenti volte a promuovere l'energia rinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di Unione;
d) l'obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui all'allegato I della direttiva (EU) 2018/2001.
e) le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, quali:
i) l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;
ii) le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro capite;
iii) il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili efficace sul piano dei costi;
iv) i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse;
v) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri;
vi) altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi pregressi.
Per quanto riguarda la lettera e) del primo comma, nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, uno Stato membro indica quali circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile ha preso in considerazione.
2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti almeno all’obiettivo vincolante dell’Unione per la quota di energia da fonti rinnovabili per il 2030 di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Art. 6 Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica
1.
Nel suo contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto per i successivi piani nazionali a norma dell'articolo 4, lettera b), punto 1) del presente regolamento, ciascuno Stato membro tiene conto del fatto che, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il consumo energetico dell'Unione per il 2020 non deve essere superiore a 1483 Mtop di energia primaria o a 1086 Mtop di energia finale e il consumo energetico dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 1128 Mtop di energia primaria e/o a 846 Mtop di energia finale.
Inoltre ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti:
a) misure previste dalla direttiva 2012/27/UE;
b) altre misure volte a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.
2.
Nel proprio contributo cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può tener conto di circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:
a) il potenziale rimanente di risparmi energetici efficienti in termini di costi;
b) l'evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo;
c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;
d) le variazioni nel mix energetico e lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio del carbonio;
e) le azioni pregresse.
Con riguardo al primo comma, ciascuno Stato membro indica, nel proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di quali pertinenti circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale ha eventualmente tenuto conto.
Art. 7 Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità dell'allegato I, le principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese, se del caso, le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione.
Gli Stati membri forniscono una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti.
Art. 8 Base analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1. Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, per almeno la durata di tale piano, che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti. Gli Stati membri si adoperano per descrivere ulteriori prospettive a più lungo termine per le cinque dimensioni oltre la durata del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, laddove pertinente e possibile.
2. Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono le valutazioni a livello nazionale ed eventualmente regionale in merito a:
a) l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per la durata del piano e per un periodo di dieci anni successivo all'ultimo anno contemplato dal piano, nell'ambito delle politiche e misure o gruppi di misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure o gruppi di misure vigenti di cui al paragrafo 1;
b) l'impatto sotto il profilo macroeconomico e, nella misura del possibile, sanitario, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure o gruppi di misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure o gruppi di misure vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La metodologia utilizzata per valutare tali impatti è resa pubblica;
c) le interazioni tra le politiche e le misure o gruppi di misure vigenti e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure o gruppi di misure vigenti e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica;
d) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste attrarranno gli investimenti necessari per la loro attuazione.
e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni esaustive riguardanti le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per gli scenari e le proiezioni finali, tenendo conto dei vincoli statistici, dei dati commercialmente sensibili e della conformità alle norme in materia di protezione dei dati.
Art. 9 Proposta di piani nazionali integrati per l'energia e il clima
1. Entro il 31 dicembre 2018, quindi entro il 1o gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I.
2. La Commissione valuta le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 34 al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione di tali piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Le raccomandazioni possono riguardare in particolare:
a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), tenuto conto delle circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile e del consumo di energia, come indicati dallo Stato membro in questione nella proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e degli indicatori dell'urgenza delle azioni per l'interconnettività di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1;
b) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;
c) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;
d) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.
e) la coerenza delle pertinenti misure di finanziamento, compresa la quota pertinente dei proventi generati dalla vendita all'asta delle quote EU ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE che sono utilizzati per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, come ad esempio gli strumenti della politica agricola comune, le politiche e le misure, per quanto riguarda il conseguimento degli impegni, degli obiettivi e dei bilanci degli Stati membri stabiliti conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.
3. Nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione e pubblica la propria motivazione.
4. Nel contesto della consultazione pubblica di cui all'articolo 10, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la propria proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
Art. 10 Consultazione pubblica
Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, ciascuno Stato membro provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione della proposta del piano — per quanto riguarda i piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — nonché delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15. Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte sulla proposta in conformità a detta direttiva soddisfino gli obblighi di consultazione pubblica ai sensi del presente regolamento.
Ciascuno Stato membro provvede a che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro fissa scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione del pubblico e per consentire a quest'ultimo di partecipare ed esprimere le sue opinioni. Ciascuno Stato membro assicura che il pubblico sia informato.
Ciascuno Stato membro limita la complessità amministrativa in sede di attuazione del presente articolo.
Art. 11 Dialogo multilivello sul clima e sull’energia
A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull’energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. I piani nazionali integrati per l’energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.